SOCIETÀ MISTA DI ENTI LOCALI

Forma di impresa pubblica che si aggiunge all’azienda speciale e le altre forme previste dall’art. 113 TULOEL per la gestione dei servizi pubblici locali (“servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.”, secondo la definizione dell’art. 112 TULOEL). La figura della società mista è stata introdotta dalla l. 8.6.1990 n.142 (art. 22), modificato dalla l. 15.5.1997 n. 127. La legge 1990/142 ne prevedeva una sola specie: la società per azioni a prevalente capitale pubblico (società miste a capitale pubblico-privato). La l. 1997/127 ha permesso per questa specie di società la possibilità anche della forma a responsabilità limitata. La scelta della società di capitali in luogo di altre forme di gestione (in economia, in concessione, azienda speciale, istituzione) va fatta se è opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. La l. 1997/127 ha introdotto una seconda specie di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria. Di quest’ultima è prevista la possibilità di costituzione, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche, per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio oltre che per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico, che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri enti. A differenza delle società a prevalente capitale pubblico, la scelta dei soci privati e l’eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato devono avvenire con procedure di evidenza pubblica. L’atto costitutivo delle società deve prevedere l’obbligo dell’ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all’azionariato diffuso e resta comunque sul mercato. Quanto alla natura giuridica della società mista, le opinioni della dottrina e della giurisprudenza sono discordanti: se, da un lato, il Ministero dell’interno ne ha prospettato la natura privatistica, la Corte dei conti, alla stregua della giurisprudenza comunitaria, ne ha invece evidenziato (almeno per quanto riguarda le società a prevalente capitale pubblico) il carattere pubblicistico. Ancora discordante, rispetto a tale interpretazione, appare l’orientamento della Cassazione, in base al quale le società a prevalente capitale pubblico, dato il carattere industriale o commerciale delle loro attività, non possono essere considerate come organismi di diritto pubblico. Infine parte della dottrina ritiene che tali società, essendosottoposte (in base ad una lettura della l. 18.11.1998 n. 415), alla disciplina degli appalti di lavori o servizi, debbano essere configurate come Amministrazioni aggiudicatrici. Il TULOEL sembra considerare quello della società mista un modello ormai ritenuto più idoneo a soddisfare le esigenze legate ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi pubblici e a preferirlo a scapito dell’azienda speciale. Si veda al riguardo il procedimento semplificato (art. 115 TULOEL) per la trasformazione delle aziende speciali, o di rami di esse, in spa a prevalente capitale pubblico, (e con differenti modalità in spa a capitale pubblico minoritario, art. 116) attraverso atti unilaterali provenienti dagli Enti di riferimento, mediante deliberazioni dei rispettivi Consigli Tali enti possono restare unici azionisti per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione, essendo successivamente obbligati ad aprire il pacchetto azionario al mercato.

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