SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO

Situazione in cui si trova una società per la quale non si è compiuto il procedimento di formazione previsto dalla legge. Il fenomeno riguarda soprattutto la società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, le quali, in caso di mancata iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle imprese, vengono assoggettate alla disciplina propria della società semplice, per la quale non è previsto nessun regime dipubblicità legale. In questi casi, infatti, il contratto di società rimane valido mentre non si verificano le conseguenze che sono proprie del regime di pubblicità previsto dalla legge. L’irregolarità può essere iniziale, cioè dipendere dal fatto che fin dalla sua costituzione la società non è stata iscritta nel Registro delle imprese, o sopravvenuta, nell’ipotesi di successiva cancellazione dal Registro delle imprese, per una causa qualsiasi (mancanza delle condizioni di legge, cessazione dell’attività), quando la società continua di fatto l’attività. Si parla di irregolarità sopravvenuta anche nel caso di fusione attuata mediante costituzione di nuova società quando l’atto di fusione non venga iscritto. L’irregolarità, ferma restando la validità e l’efficacia del contratto, ha influenza soltanto nei confronti dei terzi: la posizione dei creditori sociali e di quelli particolari del socio è regolata dalle norme sulla società semplice. Le società irregolari non sono ammesse al beneficio del concordato preventivo e dell’amministrazione controllata; ciascun socio che agisce si presume abbia la rappresentanza della società e, a meno che non si provi la conoscenza del terzo, non sono opponibili a questo i patti limitativi della rappresentanza. Rispetto alla società semplice la società irregolare presenta alcune diversità: il terzo che contratta con la società irregolare non ha l’onere di accertare sulla base del contratto sociale il potere di rappresentanza del socio che agisce, mentre chi contratta con una società semplice deve accertarlo; il socio accomandante risponde, nella società irregolare per le obbligazioni sociali nei limiti della sua quota, anche in mancanza di pubblicità di fatto, laddove nella società semplice le limitazioni della responsabilità del socio sono efficaci solo se sottoposte ad idonea pubblicità. Analogo al fenomeno della società irregolare è quellodella società di fatto, che si ha quando due o più persone, senza costituire alcuna delle società fra quelle previste dalla legge, mediante reciproci conferimenti, esercitano in comune un’attività commerciale. In tal caso tutti i soggetti partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente con il loro patrimonio personaledelle obbligazioni sociali. In caso di fallimento di un socio, una volta accertata l’esistenza della società di fatto, il fallimento viene esteso agli altri soci.

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