SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Acr.: snc.Impresa costituita da due o più persone fisiche, che con beni comuni, formanti il capitale sociale, intendono esercitare un’attività economica a scopo di lucro, rispondendo solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali assunte. La legge esige la redazione dell’atto costitutivo e ne precisa gli elementi che da esso debbono risultare. La pubblicità si attua mediante il deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio del Registro delle imprese, con la sottoscrizione autenticata dei contraenti o di una copia autentica dello stesso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico. La ragione sociale è formata dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale (p.e., “Rossi, Bianchi e &”). Alla società in nome collettivo è riconosciuta soltanto l’autonomia patrimoniale, e non anche la personalità giuridica (v. persona giuridica). L’autonomia è, nei rapporti esterni, espressamente affermata dalla legge, secondo la quale la società in nome collettivo acquista diritti e obbligazioni proprie; conseguentemente la sfera giuridica della società è distinta da quella dei soci, sebbene i patrimoni di tutti i soci rispondano illimitatamente delle obbligazioni sociali, in caso di insufficienza del patrimonio sociale, nella fase di liquidazione o di fallimento della società. Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce quello della società, il cui fallimento, invece, lo comporta anche per tutti i soci. I soci che amministrano la società vengono nominati nell’atto costitutivo o, successivamente, su deliberazione di tutti i soci. Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale ed hanno l’obbligo di tenere i libri e le scritture contabili. Il rapporto sociale può cessare per varie cause quali la morte del socio, il recesso dello stesso, la sua estromissione dalla società in tutti i casi di grave inadempimento degli obblighi che derivano dalla legge o dall’atto costitutivo. Le cause di scioglimento della società in nome collettivo, oltre a quelle previste per la società semplice sono: il provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge; lo svolgimento da parte della società di un’attività non commerciale; la dichiarazione di fallimento. Deciso lo scioglimento, si attua la fase di liquidazione (v. liquidazione di un’azienda).

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