SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Acr.: sas. Ente costituito da persone fisiche a fini di lucro e caratterizzato dalla coesistenza di due distinte categorie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti. Il capitale sociale è formato da quote, come in tutte le società a base personale (e in ciò si distingue dall’accomandita per azioni); la ragione sociale è data dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con l’indicazione di società in accomandita semplice (sas). Per la costituzione la legge prevede la stipulazione del contratto sociale e la pubblicità si attua con il deposito del medesimo presso l’ufficio del Registro delle imprese; l’iscrizione, però, al contrario di quanto avviene per l’accomandita per azioni, non fa acquistare alla società la personalità giuridica. Nel contratto devono essere indicati i soci accomandatari e quelli accomandanti: accomandatario è il socio che risponde delle obbligazioni sociali solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio; accomandante è il socio che ne risponde limitatamente alla quota conferita. L’amministrazione della società spetta solo ai soci accomandatari, che hanno anche poteri di rappresentanza connaturati alla loro qualifica. I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, a meno di assumere anch’essi responsabilità solidale e illimitata verso i terzi; essi, tuttavia, possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori. Se l’atto costitutivo lo prevede, i soci accomandanti possono compiere atti di ispezione e di sorveglianza. La società in accomandita semplice è dotata, come ogni altra a base personale, di autonomia patrimoniale; di conseguenza assume diritti e obbligazioni inerenti alla sua attività statutaria, in nome e per contoproprio; il suo patrimonio, pur appartenendo ai soci in comunione, è organicamente distinto da quello dei singoli membri ed è destinato a perseguire gli scopi della società. La società in accomandita semplice si scioglie, oltre che per le cause proprie di tutte le società di persone (v. società semplice), quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti e nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio mancante. Deciso lo scioglimento, si attua la fase di liquidazione. Il fallimento della società determina il fallimento personale del socio e dei soci accomandatari, ma non degli accomandanti, a meno che costoro non abbiano agito per la società senza essere per legge legittimati a farlo.

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