SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
Acr.: sapa. Ente costituito da soci accomandatari e da soci accomandanti, dotato di un proprio capitale, che acquista la personalità giuridica con l’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle imprese. Il capitale sociale è suddiviso in azioni ed il suo ammontare minimo è di centoventimila euro. La costituzione può essere simultanea o successiva o mediante pubblica sottoscrizione. La società in accomandita per azioni non ha una ragione sociale ma una denominazione e questa deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari seguito dalla sigla s.a.p.a. L’attività della società si attua attraverso l’operare dei propri organi: l’assemblea dei soci; gli amministratori; il collegio sindacale. La società in accomandita per azioni è fornita di personalità giuridica che ne determina una completa autonomia dalle personedei soci, nei rapporti interni ed esterni; essa ha, di conseguenza, organizzazione, patrimonioe volontà propri. La società è dotata, altresì, di una sede sociale nella quale si accentra la vita amministrativa dell’ente. Per le obbligazioni sociali risponde con il suo patrimonio; se questo è insufficiente, è prevista dalla legge una responsabilità sussidiaria da parte dei soci accomandatari, dato che gli accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti delle azioni sottoscritte. Il rapporto sociale si estingue per la morte del socio e per il passaggio ad altro soggetto delle azioni. La società in accomandita per azioni si estingue per tutte le cause previste per la società per azioni; il suo fallimento comporta il fallimento dei soci accomandatari. Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni speciali del capo VI, titolo V, libro V (artt. 2452-2461) c.c.