SOCIETÀ FINANZIARIA

Società avente per oggetto statutario esclusivo o principale, o che svolga quale attività esclusiva o principale, l’assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati. Per lungo tempo la società finanziaria è stata identificata con la società holding. cioè con la società che, essendo socia di altre società, esercita il controllo, in via diretta o indiretta, quale capogruppo, sulle società operative del gruppo medesimo. Questa assimilazione appare corretta se limitata al profilo della partecipazione: non può viceversa essere accettata per ciò che attiene al piano del controllo. che non rientra fra gli elementi individuanti dellafattispecie società finanziaria. La dottrina ha comunque chiarito che l’oggetto inanziario è riconducibile a tre diversi tipi di attività (società di investimento e di partecipazioni; società di gestione mobiliare; società di intermediazione finanziaria) e ciò indipendentemente dalla stabilità delle partecipazioni acquisite e dall’esercizio per conto proprio o altrui dell’attività medesima. Queste varie attività sono state a loro volta singolarmente disciplinate in leggi speciali, anche recenti (cfr. l. 23.3.1983 n. 77), sui fondi comuni d’investimento, sia delle SIM, alle quali compete senz’altro la qualifica di società finanziarie.

1. Definizione. L’attività finanziaria tipica viene definita dall’art. 106 TUBC: essa consiste nell’assunzione di partecipazioni, nella concessione di finanziamenti, nella prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi: Tale attività deve essere esercitata in via esclusiva e nei confronti del pubblico ed è riservata a intermediari iscritti in un elenco generale tenuto dal ministro del Tesoro. L’iscrizione nell’elenco viene concessa alle seguenti condizioni: a) la società deve adottare la forma di spa, sapa, srl o società cooperativa; b) l’oggetto sociale (leve prevedere come attività esclusiva quella finanziaria, come sopra definita; c) il capitale sociale versato deve essere non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) i partecipanti al capitale e gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa regolamentare. In proposito, la diversa disciplina, prevista dall’art. 19 della legge 216/74, resta secondo la dottrina abrogata in quanto incompatibile con il disposto dell’art. 106 TUBC. Quando l’esercizio delle attività indicate non avvenga nei confronti del pubblico (p.e. soltanto a favore di altre società dello stesso gruppo), esso, se costituisce attività prevalente, è riservato ai soggetti iscritti in un’apposita sezione dell’elenco generale. L’attività finanziaria occasionale o meramente strumentale è invece consentita anche a soggetti diversi dagli intermediari iscritti ed è perciò esclusa dall’ambito delle norme esposte. Ancora, si fa eccezione per i soggetti che, secondo la valutazione del Tesoro, sono sottoposti per legge a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull’attività svolta. L’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari, quando sia esercitata da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari medesimi, dai promotori finanziari e dalle imprese assicurative, è invece sempre subordinata all’iscrizione in un Albo istituito presso il Tesoro. Una nozione speciale di società finanziaria è quella che opera nel contesto della vigilanza su base consolidata, introdotta dall’art. 59, comma 1, lett. b), TUBC. La citata disposizione attribuisce la qualità di finanziarie alle società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia in conformità delle delibere CICR, una o più delle attività previste dall’art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12, TUBC, altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera (per tale elenco v. intermediari finanziari non bancari).

2. Controllo. Le società finanziarie, pur se non quotate in borsa, sono comunque soggette al controllo della Consob, che esercita i propri poteri in funzione della tutela del mercatomobiliare, procurando anche informazioni al pubblico. In particolare sussistono, nei confronti della Consob, numerosi obblighi di comunicazione a carico delle società finanziarie e dei loro Organi, che devono trasmettere, prima delle relative assemblee di approvazione, copia dei bilanci e degli allegati, delleproposte di modifica dell’atto costitutivo e di emissione di obbligazioni. La Consob ha inoltre, nei confronti delle società in discorso, il potere discrezionale di richiesta di qualsiasi ulteriore informazione ritenuta necessaria per la trasparenza del mercato. Per le società finanziarie ammesse alle quotazioni di borsa vige anche l’obbligo della certificazione del bilancio ad opera di una società di revisione. Una disciplina particolare del bilancio è prevista, per le società finanziarie quotate in borsa, dal d.p.r. 31.3.1975 n. 137, che disciplina il conto dei profitti e delle perdite in un modo difforme dalla previsione generale del codice civile, allo scopo di fornire un’informazione più precisa sul risultato delle singole opera- zioni poste in essere dalla società finanziaria (per ulteriori informazioni su questo punto, v. bilancio delle banche).

3. D.lg. 1999/342. Per effetto delle modifiche apportate dal d.lg. 4.8.1999 n. 342, la disciplina degli intermediari finanziari contenuta nel TUBC risulta oggi sensibilmente modificata, sia per quanto riguarda i soggetti in tal modo qualificabili sia, e soprattutto, per quanto riguarda il sistema di controlli esercitabili sugli stessi. Dal primo punto di vista, deve rilevarsi l’estensione della qualificazione di intermediari finanziari anche ai Consorzi di garanzia collettiva fidi (v. consorzio di garanzia fidi) e ai soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute. Per ambedue le categorie la legge prevede l’iscrizione in un’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’art. 106 TUBC. Dal punto di vista dei controlli, invece, è stata introdotta una ripartizione di funzioni tra il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cui la legge riconosce compiti di indirizzo e supervisione, e l’UIC, che esercita le proprie funzioni di sotto l’alta vigilanza del primo. In particolare, a tale ultimo organismo sono stati attribuiti in via originaria, determinati compiti in precedenza svolti dal Ministro del Tesoro, quali la tenuta dell’elenco generale ed il potere di disciplinare le modalità di iscrizione nello stesso. Esso, inoltre, risulta investito di poteri informativi ed ispettivi volti a verificare, anche a mezzo di altre autorità, il rispetto, da parte degli intermediari finanziari, dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco, oltre che poteri propositivi in ordine alla cancellazione dallo stesso. Tale ultimo provvedimento, di competenza del Ministro del Tesoro, può essere disposto a) per violazione dell’obbligo di svolgimento in via esclusiva di attività finanziaria; b) per sopravvenute modificazioni delle condizioni di iscrizione all’elenco relative alla forma giuridica, all’oggetto e all’entità del capitale; c) per gravi violazioni di norme di legge o della normativa secondaria emanata in forza delle disposizioni del TUBC

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