SOCIETÀ FIDUCIARIA

Operatore finanziario disciplinato dalla legge del 23.11.1939, n. 1966, che lo definisce come società che esercita, in forma di impresa, l’amministrazione di beni per conto terzi. Ha per oggetto la gestione fiduciaria di beni altrui, fermo restando il diritto del fiduciante di dare istruzioni al fiduciario e percepire gli utili della gestione. Se costituite come società di capitali, il loro capitale deve essere interamente versato ed essere investito, almeno per la metà, in titoli di stato, mentre le azioni devono essere nominative e la loro cessione è subordinata all’autorizzazione o gradimento del consiglio di amministrazione. Se invece la società fosse costituita secondo le norme della società di persone, i soci devono dimostrare di poter soddisfare le obbligazioni sociali col patrimonio. Scopo di tale istituto è quello di consentire la gestione dei patrimoni loro affidati con una certa indipendenza rispetto ai soggetti titolari degli stessi, al fine di consentire la riservatezza nella gestione degli affari ed evitare loro i rischi connessi alla nomina di un prestanome. Possono amministrare beni oppure assumere la rappresentanza dei titolari di azioni e obbligazioni. In ogni caso, con la gestione fiduciaria non si realizza un vero e proprio trasferimento dei beni ma la creazione di una soggettività in capo alla società, con finalità di difesa fiscale o di facilitare collegamenti e trasferimenti finanziari. L’attività principale delle società fiduciarie consiste essenzialmente in due tipi di servizi: gestione di portafogli di investimento su base individuale e amministrazione di beni. Conseguentemente, rientrando il primo servizio nell’ambito dell’intermediazione finanziaria e dei servizi di investimento, sia la l. 2.1.1991 n. 1 sia il decreto Eurosim (d.lg. 23.7.1996 n. 415) così come il TUF, hanno apportato notevoli modifiche alla disciplina ed alla operatività delle stesse. Con la prima normativa suindicata, nell’ambito delle disposizioni inerenti le SIM ed i mercati mobiliari, era stabilito che le società fiduciarie potessero svolgere, in via esclusiva, l’attività di gestione dei patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari in nome proprio e per conto terzi; a tal fine le stesse vennero iscritte in una specifica sezione dell’ Albo delle SIM e assoggettate a particolari regole operative. Venne confermata così la principale caratteristica di tali strutture e cioè quella di agire in nome proprio e per conto del cliente mediante l’intestazione fiduciaria. Questa permetteva, in virtù del vincolo che si formava, che l’intermediario conservasse il possesso e la proprietà dei beni acquistati nell’interesse e per conto del cliente sino alla conclusione del rapporto, ferma l’effettiva e sostanziale proprietà dei beni in capo al cliente che, in quanto tale, ne indirizzava la gestione e poteva chiedere la restituzione in ogni momento. La peculiarità delle società fiduciarie era dunque rappresentata dalla possibilità di operare spendendo il proprio nome ma per conto terzi; possibilità allora riconosciuta solo a tali società, dato che le SIM e le banche, nella gestione dei portafogli su base individuale, dovevano invece agire esclusivamente in nome e per conto terzi. Con il decreto Eurosim (d.lg. 23.7.1996 n. 415) venne modificato ancora una volta lo status delle società fiduciarie per l’adeguamento alla nuova disciplina dei servizi d’investimento, permettendo, con un’importante novità, anche alle SIM ed alle banche di agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto dello stesso. Così le società fiduciarie già esistenti furono messe davanti alla possibilità di continuare ad effettuare la gestione del portafogli su base individuale con l’intestazione fiduciaria, non potendo prestare, però, nessun altro servizio di investimento o esercitare il servizio di gestione senza intestazione fiduciaria. In ogni caso, le società dovettero aggiungere nella propria denominazione sociale le parole “società di intermediazione mobiliare”. Le stesse, poi, vennero inserite in un’apposita sezione dell’Albo delle imprese di investimento, istituito dal decreto Eurosim e assoggettate alle relative norme, con disapplicazione di quelle di cui alla l. 23.11.1939 n. 1996 e l. 1.8.1986 n. 430. Il TUF del 1998, con l’art. 199, ha sostanzialmente confermato in materia le disposizione dell’Eurosim, sia pure transitoriamente, fino alla riforma organica delle società fiduciarie e di revisione. Tra le novità che, seppure marginali e transitorie, sono state introdotte dal TUF possiamo ricordare l’art. 147 che, nel riprodurre sostanzialmente l’art. 16 della l. 7.6.1974 n. 216 in tema di rappresentante comune degli azionisti di risparmio, aggiunge, con il 2° comma, un elemento nuovo che permette di nominare quale rappresentante di tale categoria di azionisti anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento oltre che le società fiduciarie. Inoltre, il termine “fiduciari” adottato dal legislatore negli artt. 93 e 105 TUF, coordinati con gli artt. 14,15,17, 61, 80, 115, 147 in cui si citano le società fiduciarie, sembrerebbero evidenziare un’incongruenza, mentre, in realtà, il primo termine deve intendersi riferito anche alle persone fisiche ed a quei soggetti, comunitari e non, che pur adottando una forma giuridica diversa dalla tipica società fiduciaria, operano sulla base di strumenti fiduciari quali, p.e. i trustee.

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