SOCIETÀ DI SPERIMENTAZIONE GESTIONALE

Società miste a capitale pubblico e privato per sperimentare stabili forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e i privati, alternative ai modelli pubblici di gestione e di fornitura dei servizi. Sono previste dall’art. 9 bis del d.lg. 30.12.1992 n. 502 (ex d.lg. 19.6 1999 n. 229). La partecipazione dei privati non può superare il 49% e deve essere privilegiata quella delle ONLUS. L’avvio della sperimentazione deve essere autorizzato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano (v. Conferenza Stato-Regioni) che ha anche il potere (e il dovere) di verificare annualmente i risultati delle sperimentazioni autorizzate.

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