SOCIETÀ DI REVISIONE

Società che svolgono l’attività di controllo contabile e di revisione aziendale. Esse si distinguono in società iscritte all’albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 TUF, e che sono abilitate alle funzioni di revisione contabile e di certificazione dei bilanci nelle società aventi azioni quotate in borsa e in quelle altre società sottoposte all’obbligo della revisione in virtù di varie leggi speciali (come, p.e., società di gestione del risparmio, SIM, SICAV: art. 9 TUF), e società che svolgono attività di libera revisione e controllo per le quali, allo stato, non vi è alcuna disciplina speciale circa i requisiti e la loro vigilanza. Alquanto analitica e rigorosa è la disciplina per le società di revisione iscritte all’albo Consob che è appunto data dagli artt. 155-165 del TUF. In particolare, il conferimento dell’incarico è deliberato dall’assemblea ordinaria in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. L’incarico è conferito previo parere del collegio sindacale (art. 159, comma 1 del TUF), del quale deve essere data lettura in assemblea prima della deliberazione (v. anche art. 80 Reg. Consob 11971/1999). Non è più richiesta l’approvazione della Consob come richiesto dalla precedente disciplina (d.p.r. 31.3.1975 n. 136). La Consob conserva, invece, il potere di conferire l’incarico d’ufficio quando la società omette di adottare la relativa delibera (art. 159, comma 6, del TUF). L’incarico di revisione ha la durata di tre esercizi e può essere rinnovato per un massimo di due volte (art. 159, comma 4, del TUF). L’assemblea può revocare l’incarico solo in presenza di una giusta causa e deve provvedere contestualmente a conferire l’incarico ad altra società di revisione. Anche per la revoca è richiesto il preventivo parere del collegio sindacale (art. 159, comma 2, del TUF). Particolari norme sono poste a tutela dell’autonomia, della serietà e della competenza delle società cui è affidato il controllo contabile. Si deve trattare di società di persone o di capitali, i cui amministratori e soci di maggioranza siano in maggioranza iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.lg. 27.1.1992 n. 88. Gli amministratori devono poi possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 8, comma 1, d.lg. 1992/88. Al fine di assicurare l’indipendenza della società e del responsabile della revisione, l’incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste con regolamento dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob (art. 160, comma 1, del TUF). I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l’attività di revisione contabile sono responsabili in solido con la società di revisione per i danni conseguenti alla società controllata o a terzi da propri inadempimenti o illeciti (art. 160, comma 2, del TUF); si prevede l’irrogazione di sanzioni penali nei casi di falsità nella divulgazione di notizie riservate, di prestiti e garanzie della società e di compensi illegali. Le società di revisione sono soggette alla vigilanza della Consob per controllarne l’indipendenza e l’idoneità tecnica (art. 162, comma 1, del TUF). La Consob, tra l’altro, può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali, raccomandare l’adozione di principi e criteri per il controllo contabile e la certificazione dei bilanci. La Consob ha il potere di disporre la cancellazione della società di revisione dall’albo speciale nei casi espressamente previsti (art. 163, comma 2, del TUF).

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