SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Nel nostro Paese con tale espressione si intende comunemente attività di merchant banking consistente in consulenza e assistenza finanziaria alle imprese per l’attuazione di operazioni sul capitale e nella sottoscrizione temporanea di partecipazioni con l’obiettivo di smobilizzarle in un secondo tempo, anche attraverso l’accesso alla quotazione. In Italia queste società sono state assoggettate a una regolamentazione solo parziale ed indiretta con una delibera del CICR (6.2.1987) concernente fattività delle società di merchant banking partecipate da banche. Per effetto di tale normativa alle società di intermediazione finanziaria sono vietate l’acquisizione di partecipazioni di maggioranza e l’erogazione di finanziamenti. Sono invece consentite l’attività di consulenza e di organizzazione di pool di finanziamento e la sottoscrizione di obbligazioni delle imprese assistite. La normativa impone anche alcune regole di carattere prudenziale per garantire il rispetto di criteri di frazionamento e di limitazione del rischio (quale la proporzione tra partecipazioni e patrimonio) e per assicurare una corretta struttura del passivo (la proporzione fissata tra obbligazioni emesse e capitale proprio). La l. 2.1.1991 n. 1, concernente le SIM), il d.lg. 14.12.1992 n. 481 di recepimento della seconda direttiva comunitaria e il TUBC hanno radicalmente mutato le condizioni di operatività del settore, rendendo superflua la figura giuridica della merchant bank regolamentata dal CICR.