SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO - SGR (ENCICLOPEDIA)
Il TUF ha innovato l’ambito della gestione collettiva del risparmio introducendo questa nuova figura destinata a rappresentare il principale intermediario professionale nel mercato del risparmio gestito. Le disposizioni del TUF (artt.33-50) sono state integrate in sede regolamentare da alcuni provvedimenti della Banca d’Italia (Provvedimento della Banca d’Italia dell’1-7-1998 e del 20-9-1999, successivamente abrogati dal provvedimento 14-4-2005, nonché dal D.M.24-5-1999,n.228). Secondo l’art. 1, lett. o) del TUF, la società di gestione del risparmio è la società per azioni, con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. A seguito dell’entrata in vigore del TUF, quindi, la gestione collettiva del risparmio è riservata, oltre che alle SICAV, alle società di gestione del risparmio (art. 33, comma 1, TUF). Rispetto al sistema anteriore, però, l’ambito di operatività della società di gestione del risparmio risulta notevolmente più ampio visto che le è consentito di istituire e gestire fondi pensione, di offrire al pubblico anche "il servizio di gestione su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi" e le altre attività connesse e strumentali 1 In altri termini le SGR possono offrire i servizi di investimento (di cui alla lett. d ed f , art. 1, comma 5, TUF), altrimenti riservati alle banche, alle SIM, alle imprese d’investimento comunitarie (art. 18, 2° comma e 33, 2° comma TUF). Questa previsione, che costituisce un unicum nell’ordinamento comunitario, consente agli investitori, che vogliano destinare i propri risparmi a forme di investimento tanto collettivo quanto individuale, di rivolgersi a un solo intermediario professionale. Le società di gestione del risparmio, solitamente, gestiscono fondi comuni d’investimento di propria istituzione, ma possono anche gestire fondi comuni istituiti da altre società di gestione del risparmio (art. 36 TUF) le quali si limitino (c.d. società promotrici) alla "promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e all’amministrazione dei rapporti con i partecipanti" (art. 1, comma 1, lett. n, n. 1 TUF). Secondo quanto disposto dall’art. 43, comma 7, TUF, le società di gestione del risparmio, inoltre, rappresentano gli unici intermediari delegabili per la gestione del patrimonio delle SICAV. Le società di gestione del risparmio possono, infine, istituire e gestire fondi pensione (v. fondo pensione; art. 33, comma 2, lett. b, TUF), prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti e commercializzare quote o azioni di OICR propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. La SGR può anche affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore o può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione di tutti i servizi che può offrire con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. La società di gestione del risparmio viene autorizzata dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, ad esercitare il servizio di gestione collettiva del risparmio e di gestione su base individuale di portafogli d’investimento quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 34, comma 1, TUF e cioè: a) sia adottata la forma della società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dall’art. 13; e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 14; f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa; g) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale oltre che una relazione sulla struttura organizzativa; h) la denominazione contenga la parole "società di gestione del risparmio". Rilasciata l’autorizzazione, la società di gestione del risparmio è iscritta in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. La società di gestione del risparmio deve operare (così si legge nell’art. 40, comma 1, lett. a TUF) con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti ai fondi; organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitto d’interesse anche tra i patrimoni gestiti; adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi. L’art. 40 citato, al comma 2, precisa, altresì, che la società di gestione del risparmio provvede anche all’esercizio dei diritti di voto "inerenti agli strumenti finanziari dei patrimoni gestiti". Comune agli altri intermediari è la disciplina della prevenzione e della soluzione delle situazioni di crisi contenuta nel titolo IV, parte II del TUF. Le SGR sono soggette alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob (artt. 12 e 73 TUF), devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia (sentita la Consob) all’esercizio della loro attività previo accertamento di particolari requisiti (art.34 TUF), sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (art. 35 TUF). La Banca d’Italia e la Consob il 1°.7.1998 hanno emanato i provvedimenti attuativi, volti a dare immediata attuazione alla nuova disciplina della gestione collettiva del risparmio, completati successivamente con l’emanazione del regolamento del settembre 1999. Tali provvedimenti sono stati successivamente abrogati dal Provvedimento Banca d‘Italia 14-4-05. Le SGR si differenziano dalle precedenti società di gestione dei fondi comuni d’investimento essenzialmente per la più ampia operatività, divenendo gestori unici abilitati a prestare contestualmente servizi di gestione collettiva ed individuale ovvero di istituire e gestire tutte le tipologie di fondi. Per evitare il rischio di conflitto di interessi derivante dalla unificazione in un medesimo soggetto dell’operatività sia "in monte" che su base individuale, sono stati posti vincoli di separazione patrimoniale tra le due attività ed è stato disposto il principio di esclusività dell’oggetto sociale delle SGR, che pertanto non possono svolgere alcun altro tipo di servizio finanziario o di investimento, come p.e. la negoziazione. La normativa impone il rispetto di taluni requisiti con riferimento al capitale minimo. In generale la SGR deve possedere un capitale pari ad almeno di un milione di euro. Tuttavia possono essere costituite SGR con capitale ridotto, cioè con capitale sociale minimo almeno pari a quello richiesto dal codice civile per la costituzione delle società per azioni (cc. dd. "SGR con capitale ridotto") qualora siano rispettate le seguenti condizioni:a) La SGR svolge esclusivamente l’attività di promozione e/o gestione di fondi chiusi; è partecipata, nella maggioranza assoluta del capitale sociale, da Università, centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, enti pubblici territoriali, fondazioni universitarie e bancarie, consorzi universitari partecipati da Università e Camere di commercio; gestisce fondi il cui patrimonio iniziale non è superiore a 25 milioni di euro(in caso di superamento di tale valore, la SGR, entro 12 mesi dalla data in cui l’importo risulta superato, adegua il proprio capitale a quello richiesto in via generale). b) I fondi, come indicato nel regolamento di gestione: sono chiusi e riservati a investitori qualificati, con quota minima di sottoscrizione non inferiore a 250 mila euro; sono destinati a essere investiti, fatta eccezione per l’eventuale detenzione di disponibilità liquide per esigenze di tesoreria, esclusivamente in azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio di società di recente costituzione o da costituire, che hanno come oggetto sociale l’attività di ricerca e di utilizzazione industriale dei risultati della ricerca stessa, nell’ambito di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico. È inoltre prevista una dotazione minima di patrimonio commisurata ai fondi gestiti e che ai soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo oltre che ai partecipanti al capitale siano dotati di appropriati requisiti di professionalità e onorabilità. Infine la SGR predispone ai fini dell’autorizzazione, un programma che illustra l’attività d’impresa, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l’iniziativa. Il programma di attività è accompagnato da una relazione sulla struttura organizzativa. Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d’Italia pone particolare attenzione sullo stato di realizzazione dei progetti; sugli accordi con terze parti già definiti o in via di definizione; sulle caratteristiche professionali individuate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale; sulla sostenibilità dei piani di sviluppo; sulla stabilità delle fonti di reddito attese; sulle stime alla base dei budget previsionali. Il provvedimento Banca d’Italia 14-4-05 contiene la disciplina sulle partecipazioni detenibili dalle SGR. Per quanto concerne le partecipazioni detenibili dalle SGR la normativa secondaria prevede che le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, siano liberamente assumibili dalle SGR. Attraverso l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese infatti, le SGR sviluppano la propria posizione strategica, entrano in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzano i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti, possono assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo. Resta, invece, esclusa la possibilità di acquisire interessenze in società che operano in settori non finanziari. Nell’acquisire partecipazioni le SGR devono da un lato porre attenzione al fine di evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell’attivo e salvaguardare l’equilibrio della struttura finanziaria aziendale dall’altro devono monitorare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di impiego, verificando l’andamento delle società partecipate, anche al fine di verificare la loro valutazione e di assicurare l’integrità del patrimonio aziendale. Nello specifico le SGR possono assumere partecipazioni in banche, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV, SIM, imprese di investimento, intermediari previsti dal Titolo V del TUB,IMEL, altre società che esercitano attività finanziaria, imprese di assicurazione e società strumentali, con sede legale in Italia o all’estero. Le partecipazioni detenute dalle SGR, non detratte dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione V), non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di vigilanza medesimo. Quanto agli obblighi procedurali, le SGR che intendono assumere partecipazioni di controllo in una o più società appartenenti ai settori elencati, devono darne comunicazione preventiva alla Banca d’Italia. Tale comunicazione deve essere corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci (ove disponibili) approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l’operazione nell’ambito della complessiva strategia aziendale. Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l’impatto dell’operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle SGR. La Banca d’Italia, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l’assunzione della partecipazione tenuto conto della situazione tecnica della SGR. Successivamente, nei 10 giorni dall’acquisto, le SGR comunicano alla Banca d’Italia le partecipazioni assunte. Gli incrementi o i decrementi delle partecipazioni devono essere preventivamente comunicati solo ove determinino l’acquisizione o la perdita del controllo della partecipata. Il provvedimento Banca d’Italia 14-4-05 infine contiene la disciplina sull’attività transfrontaliera, sulle norme prudenziali, di contenimento e frazionamento del rischio, applicabili ai fondi comuni e alle SICAV (v. OICR), e sulle operazioni di fusione fra SGR e fra fondi comuni.
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1Il provvedimento Banca d’Italia 14-4-2005) stabilisce che le attività connesse sono quelle che consentono di promuovere e sviluppare l’attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall’organo amministrativo della SGR. Mentre le attività strumentali a quelle di gestione esercitate sono quelle che hanno carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di: studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria; elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie; predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; amministrazione di immobili ad uso funzionale; servizi di natura amministrativo/contabile.
Redattori: Antonio SERRA, Alessio Diego SCANO, Francesco CESARINI, Davidia ZUCCHELLI, Bianca GIANNINI
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