SOCIETÀ DI GESTIONE DEI MERCATI REGOLAMENTATI
Nascono dalla svolta nella politica del diritto dei mercati finanziari imposta dalle direttive comunitarie e attuata con il d.lg. 23.7.1996, n. 415 (decreto Eurosim), successivamente ribadita nel TUF nel 1998. La scelta di sistema si è risolta nella definizione delle attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari (v. borsa valori) come di un’attività imprenditoriale in senso proprio, esercitata esclusivamente da società per azioni, anche senza scopo di lucro: le Società di gestione dei mercati appunto. La portata dell’innovazione risiede nel fatto che la nascita e lo sviluppo dei mercati finanziari e con essi tanto dell’avvio alla quotazione di nuovi settori e aree produttive quanto della crescita dell’offerta e delle opportunità per gli investitori istituzionali e i piccoli risparmiatori, non dipende più dalla sensibilità delle Autorità Pubbliche relativamente alle esigenze del tessuto produttivo ma è semplicemente il frutto della libera iniziativa privata. Quanto detto non significa che vengano a mancare delle forme di intervento diretto e indiretto da parte delle Autorità Pubbliche medesime volte a preservare la forte connotazione generale degli interessi coinvolti dal corretto dispiegamento degli scambi sui mercati finanziari. Al contrario, è proprio in questa chiave che si deve inquadrare la disciplina delle Società di gestione dei mercati. In essa si trova la chiave principale del significato da attribuire alla nozione di mercato regolamentato. Infatti è proprio nella specialità dello statuto previsto per le Società di gestione dei mercati e nelle forme di vigilanza che discendono dall’esigenza pubblica di garantire l’osservanza delle regole poste nel TUF e nella normativa regolamentare, per l’esercizio corretto dell’attività di organizzazione e gestione dei mercati, che si rinvengono le giustificazioni dei vincoli esterni all’attività di tali società: l’intera materia è dominata dalla ricerca di un equilibrio tra la natura privata dei soggetti investiti, delle attività da essi esercitate e dei fini per questa via perseguiti e l’interesse generale ad un corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati. A proposito della nozione di mercato regolamentato, va detto che la nozione “domestica”, identificabile con il mercato-impresa - con tutto ciò che ne deriva, anche in termini di concorrenza con le altre organizzazioni dei mercati regolamentati esistenti - non coincide con la nozione comunitaria, che è comprensiva anche dei mercati pubblici. Di quei mercati quindi strutturati secondo il modello vigente in Italia fino alla riforma di cui al d.lg. 23.7.1996, n. 415. La confluenza in capo alle Società di gestione dei mercati di poteri di gestione e di vigilanza sul funzionamento dei mercati creati, tanto di natura privata, perché originati dai propri regolamenti, che di natura pubblica, perché delegati dalla Consob o sanciti direttamente dal legislatore, non fa delle stesse dei soggetti incaricati di pubblico servizio. L’attività di tali soggetti giuridici rimane il frutto della libera iniziativa economica privata, sottoposta a vincoli posti a tutela di interessi generali e confortata dal conferimento di poteri e prerogative pubblicistiche, ma pur sempre orientata al perseguimento di fini meramente privati. La Consob stabilisce in dieci miliardi di lire il capitale minimo delle Società di gestione dei mercati, salva la previsione di un minimo superiore, e pari a venticinque miliardi, ove, tra le attività connesse e strumentali esercitate, vi sia anche l’istituzione e gestione di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati da essegestiti. Il profilo centrale dell’attività delle Società di gestione dei mercati peraltro sta nella predisposizione e nella successiva approvazione, da parte dell’assemblea ordinaria delle società delle quali si discute, del regolamento, in virtù del quale si disciplina effettivamente l’organizzazione e la gestione del mercato o dei mercati interessati (v. Borsa Italiana spa). Il regolamento determina in ogni caso: a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti; c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi; d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, oltre che i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili. È proprio con particolare riferimento al regolamento (anche se la verifica attiene anche ai requisiti essenziali della Società di gestione del mercato), la Consob esegue una penetrante forma di controllo, dalla quale deriva la stessa concessione dell’autorizzazione all’esercizio dei mercati istituiti. Oggetto di attenzione da parte della Commissione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione suddetta, è che il regolamento del mercato sia conforme alla disciplina comunitaria e tale da assicurare la trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione si completa con la comunicazione, alle autorità di controllo degli altri paesi della Comunità, dell’avvenuta iscrizione del mercato interessato nell’elenco dei mercati autorizzati, perché in virtù del principio del mutuo riconoscimento esso diventi un mercato comunitario riconosciuto. Lo speciale statuto delle società per azioni destinate alla organizzazione e gestione dei mercati prevede poi requisiti di professionalità e di onorabilità per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, oltre che per il presidente del consiglio di amministrazione, per l’amministratore delegato ed il direttore generale. Requisiti di onorabilità devono essere posseduti anche dai soci che detengano una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. La conseguenza dell’eventuale mancanza dei requisiti previsti, per il socio che detenga una partecipazione quale quella indicata, è quella dell’esclusione dell’esercizio del relativo diritto di voto e, ove ciò avvenga nonostante il divieto, dell’impugnazione della deliberazione assunta - se il voto è stato determinante - anche da parte della Consob. Sempre la Commissione dovrà verificare la ricorrenza dei requisiti di onorabilità dei soci subentranti in caso di acquisti o cessioni di partecipazioni nelle Società di gestione dei mercati, passaggi che dovranno essere oggetto di comunicazione da parte dell’acquirente, entro ventiquattro ore, alla stessa Consob e alla Società di gestione del mercato interessata. Anche la violazione dell’obbligo di comunicazione, così come la mancanza dei requisiti indicati nell’acquirente, è causa di esclusione del diritto di voto per le azioni acquistate. Quanto alle competenze proprie delle Società di gestione dei mercati, esse devono: a) predisporre le strutture, fornire i servizi del mercato e determinare i corrispettivi ad esse dovuti; b) adottare gli tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verificare il rispetto del regolamento; c) disporre l’ammissione, l’esclusione e la sospensionedegli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, d) comunicare alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte; e) provvedere alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti che gli intermediari devono rendere pubblici; f) provvedere agli altri compiti ad esse eventualmente affidati dalla Consob. Le Società di gestione dei mercati dunque non provvedono soltanto alle attività dalle quali concretamente discende la possibilità per i mercati di funzionare; ad esse competono anche importanti funzioni di vigilanza, soprattutto ove queste società assicurano il rispetto del regolamento, dal quale deriva l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e, per questa via, la tutela degli investitori.