SOCIETÀ COOPERATIVA
Le cooperative sono società particolari, disciplinate dagli artt. 2511 e segg. c.c. caratterizzate, sulla carta, dall’avere “scopo mutualistico” (così dice l’art. 2511 c.c.). Vero è che le cooperative, specie di grandi dimensioni, sono di fatto spesso un mezzo per realizzare profitti avvantaggiarsi di estese agevolazioni fiscali e di accesso privilegiato al credito e alle commesse pubbliche. 1. Categorie di cooperative. La distinzione tradizionale, che risale alle origini della cooperazione nel secolo XIX, riguarda due grandi modelli di cooperative: cooperative di produzione e cooperative di consumo. A seconda dei settori di intervento si sono però aggiunte ulteriori specificazioni. Le principali categorie di società cooperative sono le seguenti: a) nel campo della produzione e del commercio dei prodotti dei soci (cooperative di produzione, di cui i soci si servono per vendere al consumo direttamente i loro prodotti); b) nel campo del consumo di beni da parte dei soci (cooperative di consumo, attraverso le quali i soci ottengono i beni loro necessari a prezzi di costo, aumentato soltanto di una lieve percentuale per spese generali); c) nel campo del finanziamento di imprese o altre attività professionali dei soci, (cooperative di credito quali la banca popolare e la banca di credito cooperativo, attraverso le quali i soci ottengono i mezzi finanziari per l’esercizio delle loro attività); d) nel campo dell’assicurazione (cooperative assicuratrici, mediante le quali i soci assicurano i rischi o delle loro attività o relativi ai loro beni, alla salute, alla vita ecc.; cosa affine è la mutua assicuratrice); e) cooperative edilizie sono quelle costituite per la costruzione di case di civile abitazione per i soci, in genere per fruire di agevolazioni fiscali e creditizie; f) vi sono poi cooperative e mutue di lavoro attraverso le quali il lavoratore mira, oltre che al salario, a un maggior guadagno derivante dalla partecipazione nel profitto della mutua, che altrimenti andrebbe al datore di lavoro; g) figura nuova è, infine, la piccola società cooperativa, introdotta dalla l. 7.8.1997 n. 266 (art. 21), composta solo da persone fisiche da 3 a 8, a responsabilità limitata, con atto costitutivo semplificato (ma da redigere in forma scritta per il deposito e l’iscrizione nel Registro delle imprese), concepita specialmente per i giovani e i disoccupati e destinata, come sembra, a svilupparsi specialmente nel settore agricolo e dell’agriturismo. 2. Responsabilità illimitata e limitata dei soci. Le società cooperative possono essere costituite come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata. Sovente la legge prescrive che certe attività possono essere esercitate dalle cooperative solo in forma a responsabilità limitata (p.e. le cooperative di credito e di assicurazioni). Nelle cooperative a responsabilità illimitata delle obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio, e la illimitatezza si ha solo nel caso di liquidazione coatta ovvero di fallimento, in cui rispondono illimitatamente e solidalmente anche tutti i soci, ma solo in via sussidiaria (artt. 2513 e 2514 c.c.). Nelle cooperative a responsabilità limitata risponde, in ogni caso, solamente la società col patrimonio sociale; tuttavia anche qui l’atto costitutivo può disporre che in caso di liquidazione coatta ovvero di fallimento rispondono sussidiariamente o solidalmente tutti i soci per un multiplo della propria quota (art. 2514). Nel secondo caso, cioè quando la società è a responsabilità limitata, le quote di partecipazione dei soci possono anche essere rappresentate da azioni (art. 2514, comma 1). In tal caso oltre all’applicazione (disposta comunque dall’art. 2516) delle regole della spa, relative ai conferimenti e alle prestazioni accessorie, alle assemblee dei soci, agli amministratori e ai sindaci, ai libri sociali, al bilancio o alla liquidazione, si richiamano in applicazione anche le regole relative alle azioni (art. 2521, comma 2), salvo però in ogni caso quanto è disposto in particolare per le società cooperative, tanto nel codice (artt. 2518-2545) che nelle leggi speciali. 3. Capitale delle società cooperative. Limiti alla partecipazione dei soci. Un’altra caratteristica di questo tipo di società è quella di essere capitale variabile, cioè la possibilità di mutare in più o in meno, con l’aumentare o il diminuire dei soci, il capitale sociale, senza che ciò costituisca (e senza che sia perciò necessaria) modificazione dell’atto costitutivo. Il capitale della società, anche se questo è del tipo a responsabilità limitata, non è mai determinato in un ammontare prestabilito (art. 2520). Nessuno può avere parte in una cooperativa per una quota superiore a lire ottanta milioni o per un numero di azioni che, al valor nominale, superi tale ammontare (art. 2521, comma 1). Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelli di produzione e lavoro tale limite è fissato in lire 120 milioni (art. 2521, come modificato dall’art. 3 della I. 31.1.1992 n. 59). 4. Trasferibilità delle quote o delle azioni. La partecipazione alla società, espressa in quote o azioni, non può essere trasferita a persone diverse, con effetto verso la società, se non in seguito ad autorizzazione degli amministratori, salvo il caso di morte, e sempre che non sia vietata dall’atto costitutivo (divieto che, se introdotto con modificazione posteriore alla costituzione medesima, dà diritto al socio di recedere dalla società: art. 2523). In caso di morte, se l’atto costitutivo non prevede la continuazione del rapporto cogli eredi del socio, questi hanno il diritto alla liquidazione della sua quota o al rimborso delle azioni (art. 2528). 5. Ammissione di nuovi soci. L’ammissione di nuovi soci è deliberata dagli amministratori, e va annotata nel libro dei soci; il nuovo socio però oltre all’importo della quota o delle azioni sottoscritte deve versare la somma che gli amministratori determinano per ogni esercizio sociale (art. 2525). L’atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale mediante speciali conferimenti da parte di terzi attribuendo a questi ultimi la qualità di socio sovventore (art. 4, l. 31.12.1992 n. 59). I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci sovventori possono essere nominati amministratori, fermo restando che la maggioranza del Consiglio di amministrazione deve essere comunque costituita da soci cooperatori. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci. 6. Azioni di partecipazione cooperativa. Le società cooperative che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale possono emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore a condizione che siano interamente liberate e ai loro possessori spetta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa. Tali azioni devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa (art. 5 l. 59/92). All’atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale (art. 5, comma 6, l. 59/92). 7. Organi sociali. Gli Organi sociali della cooperativa sono costituiti dall’assemblea, dagli amministratori e dai sindaci. Per l’assemblea dei soci è da notare che ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua quota o il numero delle sue azioni; solo nel caso che alla cooperativa partecipino anche persone giuridiche, alle quali peraltro non si applica il limite massimo di venti milioni quale entità della partecipazione (l. 72/83), l’atto costitutivo, in relazione alla quota o al numero dei membri, può accordare più voti, ma non mai oltre cinque (art. 2532, commi 2, 3 e 4). Inoltre, quando i soci non siano inferiori a cinquecento (le persone giuridiche socie con più voti sono a quest’effetto da contare per tante persone quanti sono i voti di cui dispongono) e la società svolge azione in più comuni, o quando comunque sono non meno di trecento appartenenti a diverse categorie, l’atto costitutivo può stabilire, determinando le opportune modalità, che l’assemblea generale sia costituita da delegati eletti da separate assemblee parziali (c.d. sistema delle assemblee successive o di votazione per gradi), convocate nei luoghi ove risieda un numero di soci non inferiore a cinquanta (materia di discussione e di delibera di codeste assemblee separate è naturalmente la stessa dell’assemblea generale, a cui le prime devono inviare i propri delegati). 8. Vigilanza e controllo. Le cooperative sono inoltre soggette alla vigilanza e agli altri controlli dell’Autorità governativa che, in caso d’irregolare funzionamento, può revocare gli amministratori e affidare la gestione a un commissario, al quale per dati atti può conferire anche i poteri spettanti all’assemblea, male cui deliberazioni non sono efficaci senza l’approvazione dell’Autorità stessa che lo ha nominato (artt. 2542, 2543). I suddetti controlli sono ora disciplinati dalla l. 31.1.1992 n. 59. 9. Scioglimento e liquidazione. Le cause di scioglimento delle società cooperative sono le stesse indicate per le società per azioni dall’art. 2448, esclusa naturalmente la riduzione del capitale sotto il minimo legale, per l’evidente ragione che un minimo non c’è, onde l’ipotesi è sostituita da quella della perdita del capitale sociale (art. 2539). Inoltre, le cooperative possono essere sciolte dall’Autorità governativa, quando a suo giudizio non sono più in condizione di raggiungere gli scopi per i quali sono nate, o se per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione (ex art. 2544). Le società cooperative edilizie e di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono invece sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica (art. 18, l. 31.1.1992 n. 59). La liquidazione ha luogo secondo le norme comuni, ma nel caso in cui l’attivo risultasse insufficiente a pagare i debiti, si può far luogo al passaggio dalla liquidazione ordinaria a quella cotta amministrativa, la quale inoltre può essere disposta, stante lo stesso presupposto, anche nel caso che la società non fosse ancora in liquidazione (art. 2540). Sia in caso di liquidazione coatta, che anche nel caso di fallimento (possono infatti fallire anche le cooperative se oggetto della loro impresa è un’attività commerciale; ex art. 2540, comma 2), i soci che hanno la responsabilità sussidiaria rispondono per il pagamento delle obbligazioni sociali in proporzione alla parte che ciascuno ha nelle perdite, e nella stessa proporzione i soci solvibili sopportano l’onere della parte spettante ad eventuali soci insolventi (art. 2541).