SINDACATO FINANZIARIO

Accordo con il quale aziende ed istituti di credito e/o società si propongono di collocare tra il pubblico valori mobiliari (azioni e obbligazioni) emessi da società. L’accordo con la società emittente è disciplinato da un contratto che può essere stipulato a) da una banca o società finanziaria (che opera in rappresentanza con funzioni di direzione del sindacato, conclude tanti sub-contratti separati quante sono le altre banche partecipanti); b) da una banca (o società finanziaria) in rappresentanza delle altre aderenti al gruppo; c) da tutto il sindacato. L’accordo con l’emittente può prevedere: l’assunzione dell’incarico del collocamento senza fornire alcuna garanzia del buon fine della sottoscrizione (il sindacato svolge qui una mera attività di intermediazione); l’assunzione dell’impegno di garantire il collocamento dei titoli emessi (in questo caso, si ha la figura del sindacato di garanzia); l’assunzione dell’onere diretto della sottoscrizione dei titoli (nel qual caso si parla di sindacato di assunzione a fermo). La società emittente è tenuta a corrispondere al sindacato o alla banca leader una commissione che varia a seconda del tipo di intervento previsto.

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