SINDACATO DI GARANZIA

Accordo con il quale più soggetti si assumono l’onere di garantire la sottoscrizione di valori mobiliari emessi da società ed enti autorizzati. Il contratto, stipulato con l’emittente dal sindacato o dal consorzio di banche e/o società finanziarie o SIM, può prevedere una serie di interventi differenziati in relazione al rischio di un’eventuale mancata sottoscrizione di nuovi titoli da parte del mercato. La copertura o garanzia può includere una o più delle seguenti clausole di impegno: la sottoscrizione di tutti i titoli non sottoscritti dalmercato; il reperimento di terzi sottoscrittori entro un certo termine, spirato il quale il sindacato interviene in proprio nella sottoscrizione; l’assunzione in proprio dell’intera nuova emissione. La società o l’ente emittente, a fronte dell’impegno assunto dal sindacato di garanzia, si obbliga a corrispondere a quest’ultimo un diritto di commissione che varia a seconda dell’andamento dell’operazione, del rischio coperto, del tipo di accordo intervenuto. Il sindacato viene anche configurato come un consorzio di collocamento, sempre tra i soggetti predetti, il cui compito sarà comunque di provvedere al collocamento dei titoli sul mercato, sovente fra i propri clienti. (V., anche alla luce delle disposizione del TUF, collocamento di strumenti finanziari, servizi di investimento, sindacato bancario).

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