SINDACATO BANCARIO

Accordo di collaborazione per il compimento di operazioni sul mercato mobiliare, relativo a valori di determinata specie, già emessi o di nuova emissione, al quale partecipi una banca. Il sindacato bancario rientra nella categoria più ampia dei sindacati finanziari, che possono avere scopi differenti e caratteristiche estremamente varie. In via generale si possono distinguere due tipi fondamentali di sindacato finanziario, a seconda che la collaborazione si esaurisca nel coordinamento dell’attività dei singoli partecipanti in vista dello scopo comune (è questo il caso dei sindacati di vendita e dei sindacati di resistenza, costituiti tra possessori di valori mobiliari allo scopo di influire maggiormente sul mercato), ovvero la collaborazione involga una serie più complessa di obblighi relativi a una operazione di collocamento (ed eventuale garanzia) per valori mobiliari. Tale secondo tipo di sindacato dà luogo alle fattispecie, assai ricorrenti nella pratica, di consorzi di collocamento, in cui l’offerente dei valori mobiliari, emittente o proprietario che intendacollocarli sul mercato, prende contatti con un operatore specializzato del mercato finanziario, il quale cura la formazione del patto di sindacato. L’utilità dell’intervento di un sindacato di collocamento è data sovente dal carattere straordinario dell’operazione rispetto all’attività dell’offerente, che non è in grado, con la propria organizzazione, di curare con adeguata cura e tempestività la preparazione ed esecuzione dell’offerta, e talora non può nemmeno assumersi, in tutto o in parte, il rischio dell’insuccesso dell’operazione. L’intervento dei partecipanti al sindacato soddisfa tali esigenze, che li riconduce nell’ambito dell’ordinario rischio d’impresa degli operatori finanziari stessi. Chi contrae direttamente con l’offerente assume di solito la posizione di “capofila”, cioè di soggetto cui spetta il compito di coordinare l’adempimento, da parte dei partecipanti al sindacato, degli obblighi singolarmente assunti verso l’offerente. Tali obblighi possono avere contenuto assai vario e determinano la distinzione tra: a) sindacati che si adoperano per collocare i valori mobiliari fra il pubblico senza assumere alcun rischio circa l’insuccesso dell’operazione (v. collocamento degli strumenti finanziari); b) sindacati che assumono l’impegno di acquistare o sottoscrivere i valori mobiliari rimasti non collocati al termine di un’offerta cui non partecipino; c) sindacati di collocamento e garanzia (v. sindacato di garanzia), che assumono l’impegno di acquistare i valori mobiliari che il sindacato medesimo non è riuscito a collocare; d) sindacati di presa a fermo e collocamento, che acquistano o sottoscrivono preventivamente i valori mobiliari, impegnandosi poi a collocarli a condizioni concordate con l’offerente, tali da non determinare un impatto negativo sul mercato. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. e) TUF, tutti questi tipi di sindacato costituiscono servizi di investimento in senso tecnico, come tali riservati, oltre che alle banche, alle SIM e agli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del TUBC debitamente autorizzati (art. 18, commi 1 e 3, TUF che fa riferimento puntuale al “collocamento di strumenti finanziari, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente”). Come corrispettivo il sindacato riceve una somma di denaro, fissa ovvero determinabile in relazione all’ammontare dei valori mobiliari collocati, destinata a compensare, a seconda dei casi, il servizio di collocamento e/o il rischio di acquisto di una quantità di titoli non determinabile ex ante. La qualificazione giuridica del patto di sindacato bancario (e finanziario) comporta una notevole incertezza, derivante anche dal differente oggetto e dalle differenti clausole che possono risultare inserite nell’accordo. Nel sindacato di collocamento si ravvisano, in particolare, sia attività di mediazione sia di mandato con rappresentanza, per ciò che attiene ai rapporti con l’offerente, mentre il rapporto fra i partecipanti è stato volta per volta definito come consorzio (in senso tecnico), come società, come associazione in partecipazione o anche come mandato.

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