SINDACATO
Associazione di lavoratori o di datori di lavoro costituita per la tutela di interessi professionali collettivi di un determinato gruppo di soggetti. Questa tutela fu soddisfatta, vigente l’ordinamento corporativo, con l’elevazione dei sindacati al rango di persone giuridiche di diritto pubblico investite di una funzione normativa relativa alla categoria professionale da essi rappresentata; in tal modo, però, il sindacato, inquadrato nella Pubblica Amministrazione, mutuava da questa i fini pubblici (non necessariamente coincidenti con quelli propri delle organizzazioni sindacali) di tal che al momento della contrattazione poneva in essere una vera e propria attività amministrativa. Soppresso l’ordinamento corporativo, la nuovaCostituzione, con una norma programmatica (art. 39), ha rinviato alla legge ordinaria la regolamentazione dei poteri e dei limiti delle associazioni sindacali, salvaguardando la loro autonomia: tale norma, peraltro, non ha ancoraavuto attuazione nel nostro ordinamento. I sindacati attualmente si costituiscono, pertanto, nell’ambito del diritto comune quali associazionidi fatto: la loro presenza è, comunque, prevista da specifiche previsioni di legge in organismi vari (CNEL, INPS, Commissioni regionali e provinciali per l’impiego ecc.). La l. 20.5.1970 n. 300 (“Statuto dei lavoratori) ha approntato particolari tutele nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con particolare riguardo alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali ha efficacia soltanto nei confronti degli iscritti, anche se lo stesso, nella disciplina dei rapportiindividuali di lavoro, viene molto spesso recepito spontaneamente dai non iscritti. La stessa giurisprudenza, a fronte della norma costituzionale (art. 36) che stabilisce per il lavoratore una retribuzione equa e sufficiente per assicurargli una esistenza libera e dignitosa, in assenza di altri referenti fa riferimento alla contrattazione collettiva, ancorché la stessa, per quanto sopra detto, non risulti formalmente applicabile in assenza di un mandato conferito dal lavoratore alla organizzazione sindacale. Attualmente in Italia, oltre a quelle aderenti a Confederazionisindacali vi sono numerose associazioni di lavoratori autonome.