SICAV

Acr. di: Società di Investimento a Capitale Variabile. Società di investimento caratterizzate dal fatto che in esse i risparmiatore-investitore ricopre anche la figura di socio partecipante e come tale ha la possibilità di incidere, con l’esercizio del diritto di voto, sulle vicende sociali e sulla politica di investimento della società. Quindi la decisione di investire o di disinvestire si riflette immediatamente sulla entità e composizione del capitale sociale. Esse possono essere assimilate ai fondi comuni (v. fondo comune d’investimento) ma la differenza fondamentale fra i due organismi è che mentre nello schema del fondo comune l’investitore è un semplice partecipante al “fondo” che viene gestito da una società esterna (v. SGR), nello schema della SICAV l’investitore è al tempo stesso socio della società di gestione e dunque potenzialmente gestore del patrimonio conferito. La SICAV è una particolare società per azioni disciplinata prima dal d.lg. 1992/ 84, ora dagli artt. 43-50 del TUF e caratterizzata dalla variabilità del capitale sociale. Esso infatti “è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società” (art. 45, comma 1, del TUF), valutato secondo i criteri fissati dalla Banca d’Italia; in conseguenza varia sia per effetto delle nuove sottoscrizioni e dei recessi, sia per effetto delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nell’investimento del patrimonio. La variabilità del capitale sociale consente, da un lato, la sottoscrizione delle azioni della società senza bisogno che il corrispondente aumento del capitale sia deliberato dall’assemblea dei soci. Dall’altro, attribuisce al socio-risparmiatore il diritto di pretendere in ogni momento, attraverso il recesso dalla società, il rimborso immediato della propria quota, anche in questo caso senza che l’assemblea debba modificare lo statuto. La coincidenza tra capitale e patrimonio rende inapplicabile alle SICAV quasi tutta la disciplina di diritto comune sul capitale sociale e, in particolare, gli artt. 2438-2447 c.c. (art. 45, comma 2, del TUF). Le SICAV devono avere un capitale minimo di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia (art. 43, comma 1, TUF). L’eventuale diminuzione dell’importo sotto la soglia minima, per effetto di perdite o anche del flusso dei riscatti, ove permanga per sessanta giorni, comporta lo scioglimento della società (art. 48, comma 1, TUF). Per evitare che, attraverso i conferimenti, entrino a far parte del patrimonio della società beni diversi dagli strumenti finanziari individuati dalla Banca d’Italia e dai beni mobili e immobili indispensabili per l’esercizio della sua attività, sono vietati i conferimenti in natura (art. 43, comma 5, TUF). Conseguenza ulteriore dell’assenza di un capitale nominale è l’assenza di un valore nominale delle azioni: il loro valore è in ogni momento determinato dal rapporto fra il valore netto delle attività e il numero dei titoli in circolazione. Nelle SICAV vi possono essere due categorie di azioni, che si differenziano quanto al regime di circolazione e alle modalità di voto nell’assemblea. Le azioni nominative attribuiscono il voto in ragione della frazione di patrimonio che rappresentano, mentre le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute (art. 45, comma 4, TUF). È possibile comunque la conversione delle azioni da una categoria all’altra. Le azioni possono, inoltre, essere contrassegnate dalla loro pertinenza ai diversi comparti di investimento composti dai diversi beni nei quali la SICAV può effettuare gli investimenti (c.d. “SICAV multicomparto”): recita, infatti, l’art. 45, comma 6, lett. c del TUF che “per ognuno dei comparti di investimento può essere emessa una particolare categoria di azioni”. È però imposto il divieto di emissione di obbligazioni, di azioni di risparmio, oltre che dell’acquisto di azioni proprie (art. 45, comma 8, del TUF). Particolarmente complesso è il funzionamento dell’assemblea, che diverge da quello previsto per le normali spa. In primo luogo sono soppressi i quorum costitutivi e deliberativi sia dell’assemblea ordinaria che di quella straordinaria in seconda convocazione. Si prevede l’avviso di convocazione anche sui quotidiani, sui quali deve essere pubblicato il valore patrimoniale della società e il valore delle azioni, oltre che l’estensione del termine di convocazione a trenta giorni (art. 46, comma 3, del TUF), per la presunta dispersione dell’azionariato. Inoltre, se ammesso dall’atto costitutivo, il voto può essere dato per corrispondenza: in tal caso l’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere per esteso la proposta di deliberazione (art. 46, comma 2, TUF). Per essere ammessi all’assemblea i possessori di azioni nominative devono averle acquistate entro il 31 dicembre precedente la riunione; le azioni nominative acquistate dopo sono considerate, ai fini del voto, coma azioni al portatore. Questa previsione va ricollegata all’onere posto a carico della SICAV di rilevare, ogni fine anno, la “posizione di maggioranza relativa”, per poi richiedere al socio maggioritario la redazione di un documento attestante la composizione del gruppo di appartenenza” da inviare alla SICAV stessa e alla Banca d’Italia. Se il socio con azioni nominative di maggioranza non ottempera a quest’obbligo non può votare e, se vota, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’art. 2377 c.c. Anche per l’amministrazione e gestione del patrimonio sono previste norme speciali. Lo statuto può infatti istituire “organi” per la scelta di investimenti. Lo statuto può anche prevedere una particolare delega esterna, ammissibile solo nelle SICAV, a mezzo della quale i poteri di gestione del patrimonio vengono conferiti ad altre società che, però, secondo quanto disposto dall’art. 43, comma 7, del TUF, possono essere esclusivamente società di gestione del risparmio. La SICAV è soggetta ai medesimi obblighi di legge delle società di gestione del risparmio e SIM per quanto attiene alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob, alla tenuta delle scritture contabili e alla revisione dei bilanci (v. società di revisione).

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