SERVIZI DI INVESTIMENTO
Si intendono per servizi d’investimento, quando hanno per oggetto strumenti finanziari, le attività di a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto altrui; c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; d) gestione su base individuale di portafogli d’investimento per cono terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini, oltre che mediazione (art. 1, comma 5, del TUF). a-b) L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento costituisce un’attività riservata alle imprese di investimento, alle banche e agli intermediari di cui all’art. 107 del TUBC (art. 18 del TUF). L’attività di negoziazione di strumenti finanziari può essere effettuata da banche e da SIM, sia per conto proprio, sia per conto terzi. Le due attività sono previste distintamente nelle lett. a e b del comma 5 dell’art. 1. Ciò induce a sostenere che l’autorizzazione della Consob possa concernere anche l’uno o l’altro di detti servizi. Limitatamente agli strumenti finanziari derivati l’attività di negoziazione per conto proprio può essere svolta anche dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del TUBC. La riserva a favore di banche e SIM autorizzate ad esercitare il servizio di negoziazione in forma professionale nei confronti del pubblico opera sia per le negoziazioni effettuate nei mercati regolamentati, sia per quelle compiute fuori dei mercati regolamentati. Nell’attività di negoziazione di strumenti finanziari gli intermediari devono osservare le regole di comportamento di cui all’art. 32 Reg. Consob 11522/1998. c) L’altro servizio di investimento cui una SIM o una banca possono essere autorizzate ha per oggetto il collocamento di strumenti finanziari. Già con l’emanazione della legge 1991/1 e poi con il decreto 1996/415 (c.d. Eurosim) l’esercizio dell’attività di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari nei confrontidel pubblico era stato riservato a banche, SIM, intermediari finanziari non bancari autorizzati, solitamente costituiti in appositi consorzi (v. sindacato bancario, sindacato di garanzia, collocamento dei titoli). Il TUF ha confermato questa riserva lasciando all’autonomia privata la libera regolamentazione del contenuto del contratto, rimanendo in ogni caso applicabile la disciplina degli artt. 94 ss. del TUF in quanto le operazioni di collocamento rappresentino sollecitazione del pubblico risparmio. d) La terza categoria di seguito individuata dal TUF è rappresentata dalla gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. All’esercizio di tale servizio possono essere autorizzate le banche, le SIM, le SGR. Prima dell’emanazione della legge 1991/1 questo servizio (correntemente denominato gestione di patrimoni mobiliari) era effettuato da banche e da società fiduciarie. Successivamente, tale attività venne riservata anche alle SIM autorizzate. Con l’entrata in vigore del TUF è stata estesa alle società di gestione del risparmio e conservata, “fino alla riforma organica della disciplina”, per le società fiduciarie (art. 199 TUF). La gestione di portafogli di investimento su base individuale comporta un’amministrazione c.d. dinamica del patrimonio affidato all’intermediario, che consente, attraverso la compravendita di strumenti finanziari, la modifica qualitativa e quantitativa del patrimonio del cliente investitore (cfr. artt. 37- 46 Reg. Consob 11522/1998). Essa, inoltre, si contrappone a quella collettiva (o “in monte”), ossia quella svolta nell’interesse collettivo dei risparmiatori da parte di fondi comuni e SICAV (Titolo III, TUF). e) Alle SIM e alle banche autorizzate - infine - è riservato anche il servizio di ricezione e trasmissione di ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari o di stipula di contratti derivati, come anche la semplice attività di mediazione finanziaria. Nel caso l’autorizzazione sia stata richiesta o rilasciata per la sola attività di ricezione o trasmissione di ordini di acquisto o vendita, l’intermediario dovrà trasmettere questi ultimi ad una SIM di negoziazione o ad una banca autorizzata alla negoziazione. Il TUF al comma 6 dell’art. 1 elenca, poi, i servizi accessori a quelli d’investimento. Essi sono: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, oltre che la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese; e) i servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e di collocamento; f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari; g) l’intermediazione in cambi, quando collegata allaprestazione di servizi d’investimento. Riguardo ad essi è da dire che il loro esercizio non è più oggetto di riserva di legge, per cui essi possono essere liberamente svolti dagli imprenditori commerciali.