SEPARAZIONE PATRIMONIALE
Nella prestazione dei servizi di investimento per l’art. 22.1 TUF deve essere assicurata nell’ambito della stessa impresa di intermediazione la separazione e, quindi, l’autonomia patrimoniale, tra i beni del patrimonio proprio dell’intermediario equelli dell’intermediario e degli altri clienti, chedevono costituire patrimoni distinto a tutti gli effetti (principio di separatezza; v. anche chinese walls). È, pertanto, disposto che “gli strumentifinanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall’impresa di investimento” o dalle SGR o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale costituisconopatrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti”. Costituendo tali beni un patrimonio separato, su di essi “non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi”; non sono neppure ammesse azioni dei creditori dell’eventuale banca depositaria, o della stessa banca depositaria; sugli strumenti finanziari dei clienti accentrati presso la società di gestione accentrata non possono agire, neppure in compensazione, né la stesa società di gestione accentrata né i suoi creditori. Sono invece ammesse “le azioni dei creditori dei singoli clienti (…) nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi” (art. 22, comma 1, TUF). Tende ad evitare a la confusione dei patrimoni anche l’altra norma a mente della quale, salvo il consenso scritto dei clienti, le SIM e gli altri intermediari “non possono utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari propri dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo”. Fatta eccezione per le banche, inoltre, gli intermediari non possono utilizzare neanche, nell’interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da essi detenute a qualsiasi titolo” (art. 22, comma 3, TUF). L’importanza del dettato di queste norme emerge, soprattutto, nell’ipotesi di insolvenza dell’intermediario, ipotesi nella quale l’interesse dei creditori potrebbe essere gravemente pregiudicato dalla confusione dei patrimoni: infatti, nel caso non fosse possibile ricostruirne l’effettiva titolarità, si corre il rischio di non poter rispettare il principio dell’autonomia patrimoniale, con pregiudizio dei diritti dei clienti risparmiatori, i quali, quando il gestore è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, vengono iscritti, per la restituzione dei propri strumenti finanziari e del denaro, in un apposita e separata sezione dello stato passivo (art. 59, comma 4, TUF).