SENZA PROTESTO

Clausola apposta su un titolo e firmata dal traente, dal girante o dall’avallante che dispensa il portatore di una cambiale o di un assegno dalla levata del protesto ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso. Altre espressioni equivalenti usate correntemente sono: senza spese, senza pregiudizio ecc. Non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti, né dagli avvisi. La prova dell’inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone portatore. Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, soltanto rispetto a costui. Nel caso in cui il protesto venga levato nonostante la clausola, le spese sono a carico del portatore, se la clausola è stata apposta dal traente, mentre sono ripetibili da tutti i firmatari se è stata firmata da un girante o da un avallante. Controverso, infine, se possa essere apposta dall’emittente di un vaglia cambiario.

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