SEGNALAZIONI PERIODICHE AGLI ORGANI DI VIGILANZA

Situazioni, dati e informazioni relative alle risultanze contabili o ad altri aspetti della gestione che le società bancarie, le società finanziarie (v. società finanziaria) e strumentali appartenenti ad un gruppo bancario ovvero rientranti nella vigilanza consolidata (v. vigilanza su base consolidata), oltre che gli intermediari finanziari non bancari debbono inviare ai rispettivi Organi di vigilanza utilizzando supporti magnetici o modelli cartacei uniformi già predisposti. Il TUBC prevedeespressamente che le banche provvedano ad inviare alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche oltre che ogni altro dato e documento richiesto. A quest’ultima categoria appartiene il bilancio, che rappresenta uno strumento integrativo delle segnalazioni statistiche. L’unico limite al potere conoscitivo delle Autorità di vigilanza è rappresentato dalla necessità che le informazioni richieste siano rilevanti per il perseguimento delle finalità proprie dell’attività di controllo. Gli Organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati. Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, la Banca d’Italia raccomanda l’utilizzo di strumenti di controllo interno che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioniper i responsabili aziendali. Essa indica, quali principi per la corretta compilazione delle segnalazioni, l’adozione, da un lato, di criteri omogenei di classificazione dei fatti aziendali e, dall’altro, il rigoroso rispetto delle istruzioni impartite in ordine alla evidenziazione dei dati oggetto di segnalazione nelle apposite voci di pertinenza, specie quando tale evidenziazione sia connessa ad un processo di valutazione da parte della banca segnalante. La verifica della qualità delle informazioni viene effettuata per mezzo di procedure informatiche di controllo e di rettifica degli errori e attraverso una costante verifica della significatività dei dati disponibili. L’area delle statistiche creditizie inviate periodicamente alla Banca d’Italia è dominata dalla matrice dei conti, articolata in sezioni informative contenenti, tra l’altro, dati analitici di stato patrimoniale e di conto economico oltre che specifiche informazioni integrative sui titoli, i rapporti intercreditizi e di gruppo, la durata residua e i valori medi dei rapporti attivi e passivi, i crediti ad andamento anomalo, la classificazione economica della clientela. Il sistema si avvale di una procedura informatica PUMA 2 e consente di aggregare variamente in modo significativo i dati provenienti dalle banche vigilate, alle quali è previsto pervenga un flusso di ritorno contenente sia dati grezzi sia indici. Gli obblighi di segnalazione sono rafforzati da una specifica disciplina penale, prevista dall’art. 134 TUBC (v. tutela dell’attività di vigilanza, disposizioni penali).

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