SCONTO BANCARIO

Contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi, rappresentato generalmente da cambiali, che il cliente non è in grado di realizzare immediatamente, o perché lo stesso non è ancora scaduto, o perché il pagamento deve avvenire in luogo diverso da quello in cui la banca si trova. Il cliente cede alla banca il suo credito, salvo buon fine, ossia pro solvendo. Nella pratica, lo sconto dà luogo a un’operazione di credito a breve termine: le banche, anzi, sono solite concedere ai propri clienti i c.d. castelletti di sconto, ossia stipulano contratti con cui si obbligano a tenere a disposizione del cliente, per un periodo di tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro prelevabile mediante lo sconto di crediti. Lo sconto più diffuso è quello di cambiali o di assegni bancari attuato mediante la girata dal cliente alla banca, che paga l’importo scritto sul titolo, decurtato dell’interesse. Presupposto dello sconto cambiario è l’esistenza di un diritto di credito verso terzi incorporato nel titolo. Non potrebbe, pertanto, formare oggetto di sconto la cambiale tratta non accettata. Tuttavia le banche usano scontare tratte non accettate, che provvedono a inviare al trattario per l’accettazione. Parimenti non possono essere scontati i vaglia cambiari presentati dallo stesso emittente: in tal casa, infatti, si dovrebbe più propria- mente parlare di costituzione di mutuo, a fronte del quale il mutuatario rilascia una cambiale a scopo di smobilizzo del credito e di rafforzamento di esso. Se, poi, l’operazione avviene in attuazione di un “castelletto di sconto”, si avrà un’apertura di credito, accompagnata per gli scopi sopra visti dal contestuale rilascio di una cambiale. Con lo sconto di titoli di credito la banca acquista tutti i diritti spettanti al prenditore o al giratario di cambiale (p.e. l’azione cambiaria di regresso) verso l’emittente o il trattario o il girante e, in caso di mancata realizzazione del credito cambiario, ha diritto alla restituzione della somma anticipata: all’azionecambiaria, cioè, si accompagna la possibilità di un’azione causale sulla base dello sconto dell’effetto. È possibile anche che lo sconto di cambiale avvenga con cessione di provvista: il cliente cede, oltre ai diritti derivanti dal titolo, cal, cartolari, anche il credito derivante dal rapporto sottostante di provvista. Con lo sconto di tratte documentate, poi, la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa a un cliente venditore di merci il prezzo delle stesse: il cliente, in corrispettivo, trasferisce le tratte emesse sul compratore e, insieme, i titoli rappresentativi delle merci. La banca, così, mediante la girata acquista un diritto di credito sul prezzo delle merci, ma, insieme, assume l’obbligo di eseguire il contratto di vendita, consegnando i titoli rappresentativi al compratore. In tal modo, al contratto di sconto si accompagna un contratto di mandato, con cui la banca assume la veste di mandataria, incaricata di eseguire una vendita su documenti. La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo possesso. Essa, cioè, in caso di inadempimento del cliente scontatario e di conseguente vendita forzata delle merci, può soddisfarsi sul ricavato, essendo preferita agli altri creditori. Per quanto riguarda il costo dell’operazione, la somma che la banca trattiene - somma che, dedotta dal valore nominale del titolo scontato, permette di calcolare il netto ricavo di sconto, cioè l’importo effettivamente ottenuto dallo scontista in cambio della cessione del credito - si compone di diversi elementi. Da una parte vi sono le varie spese per commissioni che la banca computa in misura diversa a seconda del cliente e del tipo di sconto operato, dall’altra, vi è lo sconto vero e proprio e cioè l’interesse che lo scontista deve pagare, calcolato sul valore nominale del titolo al saggio convenuto per il tempo intercorrente tra la data di accettazione allo sconto e quella di scadenza d’effetto.

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×