SCHEMA DI SCAMBIO DEI DIRITTI DI EMISSIONE (EU-ETS) (ENCICLOPEDIA)
Allo scopo di prevenire il verificarsi di disastri irreversibili e limitare il costo crescente della mitigazione e dell’adattamento climatico (European Commission, 2007), la Commissione Europea ha fissato, per il periodo "Kyoto" un tetto massimo alle emissioni di CO2 per ciascun paese membro, al fine di controllare la concentrazione di tale gas ad effetto serra (GHG) nell’atmosfera e non eccedere di oltre 2°C la temperatura media globale.
L’EU-ETS è uno dei meccanismi flessibili (insieme al CDM e JI) forniti dal Protocollo di Kyoto per contenere le emissioni di gas ad effetto serra. Assoggettandosi al Protocollo di Kyoto, i firmatari (Annex B) accettano i target di riduzione delle emissioni della Commissione Europea e ad essi vengono attribuite un certo numero di unità di emissioni, chiamate Assigned Amount Units (AAUs). Esse rappresentano il diritto ad emettere uno specifico ammontare di gas serra. L’EU-ETS che è stato approvato con la Direttiva 2003/87/CE EU-ETSè entrato in vigore il primo gennaio 2005.
La Direttiva comunitaria suddivide l’EU-ETS in due fasi. La prima fase, fase pilota, è partita nel 2005 e terminata nel 2007. La seconda fase copre il periodo 2008-2012. In seguito alla decisione dell’Unione Europea di ridurre entro il 2020 le proprie emissioni del 20% rispetto ai valori del 1990, verrà intrapresa una terza fase nel 2013 che si protrarrà fino al 2020 (fase post-Kyoto). Mentre il Protocollo assegna all’Unione Europea (UE) l’obiettivo generale di riduzione dell’8%, distribuito fra i 15 membri dell’UE, per l’EU-ETS non è stato stabilito un cap a livello comunitario. Per tale ragione, uno dei requisiti richiesti dalla direttiva 2003/87 al fine dello sviluppo dell’EU-ETS è l’implementazione dei Piani Nazionali di Allocazione (NAP). Con essi ogni governo partecipante determina un cap nazionale, ovvero la quantità di permessi di emissione da distribuire alle diverse fonti nazionali di emissioni nei diversi settori (ad es. alle imprese). I NAP, che basano il calcolo delle emissioni sull’analisi di quelle degli anni precedenti, devono tenere conto anche delle emissioni derivanti da quei settori non considerati o parzialmente considerati dall’EU-ETS. Per la fase pilota, il numero totale delle quote per ogni nazione è stato calcolato aggiustando le proiezioni al 2010 delle emissioni degli anni passati dei diversi settori considerati. Tali quote sono state quindi ripartite nei tre anni di durata della fase. Ogni paese nella fase pilota ha presentato il proprio PNA alla Commissione Europea per averne l’approvazione.
Il Protocollo di Kyoto definisce l’EU-ETS nell’articolo 17, in cui afferma che in virtù di tale meccanismo, le nazioni che emettono solo una parte dell’ammontare ad esse consentito, sono autorizzate a scambiare sul mercato le unità extra con le nazioni che emettono GHGs per un ammontare che supera i target loro consentiti. Esistono molteplici programmi di scambio delle emissioni (regionali o nazionali) per vari inquinanti, ma i loro mercati sono relativamente piccoli e più localizzati rispetto a quelli previsti per i gas ad effetto serra (Stern, 2008).Per i GHGs il programma di trading attivo più esteso al mondo è l’europeo ETS.
Le unità di emissione e i rimozione di carbonio possono essere scambiati tramite:
1. transazioni Allowances-based: in cui l’acquirente acquista diritti di emissione (AAUs) creati ed allocati sotto il sistema di scambio cap-and-trade ETS (Protocollo di Kyoto, art. 17). Tale meccanismo permette alle nazioni che hanno bisogno di emettere più dell’ammontare consentito di acquistare crediti da coloro che non fanno uso dei loro diritti di emissione;
2. transazioni Project-based: in cui l’acquirente acquista crediti di emissione (nella forma di CERs, ERUs e RMUs) attraverso i meccanismi di CDM, JI o dalle attività LULUCF di Cambiamento d’Uso del Suolo e Foreste (cfr. il Protocollo di Kyoto, art. 6 per il JI, art. 12 per il CDM; cfr. l’IPCC GPG per LULUCF). Appena i crediti di emissione vengono emessi essi funzionano come le AAUs. Trattandosi di crediti riferiti a progetti, essi implicano costi di transazione significativamente più alti e includono rischi (relativi alla regolamentazione, alla performance del progetto, etc.) che si riflettono nel loro valore di transazione. Inoltre gli schemi basati su progetti possono generare impatti negativi al di fuori dei confini del progetto.
Le modalità di transazione descritte hanno creato un mercato di diritti di emissione altresì chiamato "mercato del carbonio" (il biossido di carbonio è il principale gas ad effetto serra), in cui l’acquirente viene economicamente penalizzato per il fatto che inquina, mentre il venditore è premiato per aver ridotto le emissioni. L’introduzione di un’ampia gamma di possibilità, in termini di crediti e progetti da implementare, ha lo scopo di ridurre i costi marginali dell’implementazione di misure di mitigazione. L’investimento in politiche di riduzione delle emissioni nei paesi in via di sviluppo e nelle Economie in Transizione (ET), richiederebbe un ridotto sforzo economico e agevolerebbe essenziali trasferimenti di tecnologia. In altre parole, attraverso incentivi economici, l’approccio EU-ETS consente la riduzione delle emissioni al minimo costo per la società.
Nel gennaio 2008, la Commissione Europea ha proposto vari cambiamenti all’EU-ETS, come ad esempio la sostituzione del piano di allocazione nazionale con un’allocazione centralizzata dall’Autorità Europea, l’inclusione di tutti i GHGs, l’estensione dei target di riduzione delle emissioni al settore del trasporto aereo, etc. Le revisioni diverranno effettive solo a partire da gennaio 2013 (terza fase). Risulta ancora aperto il dibattito circa quale, tra un programma di limiti alle emissioni (che fissa un tetto sulle quantità), l’imposizione di una tassa sul carbonio (che fissa un tetto sui prezzi), o uno schema ibrido, sia la strategia che offre benefici più alti per la società. Con uno schema di puro scambio di emissioni o ibrido (McKibbin W. J., 2008) sarà certo il raggiungimento del livello di riduzione delle emissioni in base ai target, ma sarà incerto il prezzo a cui verranno scambiati i diritti di emissione che può raggiungere anche valori molto alti. Al contrario, con una tassa, o con uno schema misto in cui viene messo un tetto al prezzo delle emissioni, ci sarà certezza sul prezzo mentre l’ammontare di emissioni ridotte sarà incerto. Entrambi i meccanismi mirano a raggiungere lo stesso scopo ma differiscono in più di un aspetto. Per alcuni versi l’approccio dello scambio di diritti di emissione può risultare migliore dell’imposizione diretta di una tassa sul carbonio o di un intervento di regolamentazione. Ad esempio, esso è preferibile per motivi politici dato che l’allocazione iniziale di AAUs è fornita da un’autorità Europea centralizzata sulla base di emissioni storiche. Inoltre, l’investimento indirizzato a progetti di sostenibilità ambientale (CDM, JI) nelle nazioni in via di sviluppo può contribuire al raggiungimento dei Millennium Development Goals. Tuttavia, in merito allo scambio dei diritti di emissione sono state sollevate varie critiche sulla complessità, il monitoraggio, il meccanismo impositivo e la parzialità nel metodo di allocazione iniziale e nei relativi tetti. Inoltre, un uso massiccio di crediti dell’EU-ETS può scoraggiare l’investimento in tecnologie pulite ed in efficienza energetica nelle nazioni più sviluppate. Relativamente alla trasmissione dei disordini economici tra le regioni, il regime globale del cap and trade potrebbe diffondere gli shocks in maniera maggiore rispetto ad uno schema che prevede l’imposizione di una tassa o ad uno schema ibrido. In un contesto di depressione finanziaria, un meccanismo basato sui prezzi consente una riduzione delle emissioni più efficiente in termini di costi, mentre in presenza di tetti alle emissioni, che funzionano in maniera anti-ciclica, i prezzi del carbonio cadrebbero a causa della depressione economica mondiale, riducendo il rallentamento economico (McKibbin W. J. and Wilcoxen P. J., 1997, 2002).
Bibliografia
DIRECTIVE 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC.
EUROPEAN COMMISSION (2007). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Limiting global climate change to 2 degrees Celsius - The way ahead for 2020 and beyond. Brussels, Belgium.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0002:EN:NOT
McKIBBIN W. J. and WILCOXEN P. J. (1997). A Better Way to Slow Global Climate Change. Brookings Policy Brief no 17, June, The Brookings Institution, Washington D.C.
McKIBBIN W. J. and WILCOXEN P. J. (2002). Climate Change Policy After Kyoto: A Blueprint for a Realistic Approach. Washington: The Brookings Institution.
McKIBBIN W. J., MORRIS A. and WILCOXEN P. J. (2008). Expecting the Unexpected: Macroeconomic Volatility and Climate Policy. Lowy Institute Working Paper in International Economics 4.08
STERN N. (2008). Key elements of a global deal on climate change. LSE.
THE KYOTO PROTOCOL. Downloadable at: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php