SANZIONE DISCIPLINARE
Manifestazione del vincolo di subordinazione tipico del rapporto di lavoro è l’esercizio del potere disciplinare che, anche nell’impiego privato, è circondato da garanzie e limiti, analogamente a quanto avviene nell’impiego pubblico. Infatti le sanzioni comminabili ai dipendenti, per il caso di violazione di disposizioni o di istruzioni del datore di lavoro, a norma dell’art. 7 della l. 20.5.1970, n. 300 (il c.d. Statuto dei Lavoratori), sono solo di natura conservativa e non espulsiva (licenziamento) e possono comportare la multa di importo massimo pari a 4 ore di retribuzione e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione al massimo per 10 giorni. Inoltre l’applicazione è subordinata a precise modalità quali: 1) la previsione di un codice disciplinare e la previa affissione dello stesso nei luoghi di lavoro; 2) la contestazione degli addebiti per iscritto; 3) l’audizione a difesa del dipendente interessato, con l’eventuale assistenza di un rappresentante sindacale; 4) il decorso di un predeterminato periodo temporale dalla contestazione per l’irrogazione delle sanzioni più gravi del rimprovero verbale. È, in genere, prevista la facoltà del datore di lavoro di procedere, in caso di gravi mancanze, alla sospensione cautelare,necessaria per consentire accertamenti ed evitare la possibilità del lavoratore di inquinare le prove. In tal caso è normalmente prevista dai contratti collettivi l’erogazione a favore del lavoratore di un determinato trattamento in attesa dell’esito degli accertamenti definitivi, secondo le modalità particolari definite dai contratti medesimi. In particolare per quanto riguarda il settore del credito, ferme restando le garanzie e le procedure prescritte dallo Statuto dei lavoratori, i provvedimenti disciplinari sono individuati dall’art. 36 del CCNL 11.7.1999 per quadri direttivi e per il personale delle arre professionali, che prevede i seguenti provvedimenti, da irrogarsi in relazione alla gravità, o alla recidività della mancanza, o al grado della colpa, senza riguardo all’ordine in cui sono elencati: rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo di tempo non superiore ai 10 giorni, il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo), licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del lavoro (giusta causa). Per i dirigenti, l’art. 5 del CCNL 1°.12.2000 prevede l’allontanamento dal servizio per motivi cautelari in caso di procedimento penale.