RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Cessazione degli effetti del contratto provocata dall’iniziativa di una delle parti per l’inadempimento dell’altra, o per l’inosservanza di un termine essenziale, o di una clausola appositamente pattuita ovvero per un’altra causa espressamente ammessa dalla legge (eccessiva onerosità, impossibilità sopravvenuta). L’inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse di una delle parti. Il termine deve essere espressamente previsto nel contratto come essenziale; ugualmente la clausola risolutiva. In tutti questi casi, mentre il creditore della prestazione deve provare solo l’inadempimento, l’altra parte può dedurre che esso non è imputabile al fatto proprio, bensì al fatto del creditore stesso o a caso fortuito o forza maggiore. Altra causa revista dalla legge è l’impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte di un contraente, il quale è liberato dal suo obbligo, ma non può chiedere la controprestazione e deve restituire quanto abbia già ricevuto. Infine, una terza causa di risoluzione si verifica quando la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa in dipendenza di avvenimenti straordinari e imprevedibili: la parte può allora chiedere la risoluzione del contratto con gli stessi effettiche conseguono alla risoluzione per inadempimento, ma l’azione non è ammessa nei contratti aleatori. Tali effetti normalmente retroagiscono alla data di stipulazione del contratto, ma nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione lascia salvi gli effetti già verificatisi.

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