RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
Procedimento attraverso il quale si attua l’adempimento dell’obbligazione fiscale. Le imposte sui redditi sono riscosse mediante ritenuta diretta, versamento diretto, iscrizione nei ruoli. La riscossione per ritenuta diretta si effettua nei casi indicati dalla legge e, in particolare, nel caso di compensi e altri redditi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato. I versamenti diretti sono relativi soprattutto alle ritenute effettuate a norma degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 27 e 28 d.p.r. 29.9.1973 n. 600, ed alle imposte dovute in base a dichiarazione annuale. La riscossione tramite ruolo può essere coattiva (a seguito di iscrizione a ruolo per inadempimento del contribuente) o spontanea (p.e. per i redditi soggetti a tassazione separata).
Evoluzione normativa dopo il 2005.
Nel corso del 2005 con l’emanazione del D.L. n. 203, poi convertito in legge, n. 248 del 2 dicembre 2005 (collegato alla Finanziaria 2006), l’organizzazione dei soggetti dediti alla riscossione dei tributi subisce un radicale cambiamento con la sostituzione dei concessionari, dal 1° ottobre 2006, a favore di una società pubblica, Riscossione s.p.a. La stessa si costituisce con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento viene versato dall’Agenzia delle Entrate e il rimanente 49 per cento dall’Inps. La composizione, art. 3 comma 3 della Legge Finanziaria per il 2006, vede la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione provenire dai vertici dell’Agenzia delle Entrate, mentre, per il Collegio Sindacale dai magistrati della Corte dei Conti. Nel marzo 2007 la stessa società viene, poi, rinominata Equitalia s.p.a.(art. 3 D.L. n. 203).
Con la riforma, nello specifico, viene disposto l’affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale, le quali sono attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante la società pubblica Equitalia. La stessa, in regime di affidamento speciale, per il primo triennio avrebbe potuto continuare ad avvalersi della collaborazione delle società concessionarie già preesistenti. Riguardo la forma, alla società pubblica in parola, viene conferita la possibilità di acquistare, entro il 31 dicembre 2010, una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione dell’acquisto da parte del cedente di una partecipazione al capitale sociale della stessa Equitalia; fermo restando il limite della partecipazione pubblica non inferiore al 51 per cento. Rispetto le sue condizioni di operatività la legge istitutiva fissa solo il ricorso alla procedura all’evidenza pubblica una volta scaduto il periodo transitorio di affidamento diretto.
Lo spirito della riforma, invero, muoveva dall’esigenza di rendere più agevole e uniforme la procedura di riscossione sia dei tributi erariali, sia dei tributi locali. Sotto quest’ultimo versante, per i comuni che non hanno esercitato la propria potestà regolamentare, ex art. 52 D.Lgs. n. 446/97, Equitalia, fatta salva ogni altra determinazione dell’ente locale, può provvedere in base alla previsione dell’art. 1 comma 6 quinquies del D.L. n. 40/2010. Con il decreto “mille proroghe” (D.L. n. 225/11 convertito dalla L. n. 10/11) si è poi posticipato il regime transitorio dell’affidamento diretto al 31 marzo 2011, affidando ad un DCPM la positivizzazione dell’ulteriore slittamento a fine 2011. L’art. 3 Bis, della legge n. 73 del 22 maggio 2010, di conversione del D.L. n. 40/2010, sulla stessa lunghezza d’onda, fissa le misure di capitale interamente versato quale presupposto tassativo per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’art. 53, 1^ comma del d. Lgs. 446/97.
Dal punto di vista dell’attività svolta, Equitalia, così come risulta dall’art. 3 comma 25 bis del D.L. 203 e sue successive modificazioni, si occupa sia della riscossione spontanea, sia della riscossione coattiva. In special modo per quest’ultima, la procedura per il recupero forzoso del debito tributario, contemplata dall’art. 45 e ss del d.p.r. 602/73, prevede, dopo avvisi e/o solleciti (ad. esempio il preavviso di fermo sul quale a lungo si è discusso circa la sua autonoma impugnabilità), per i debiti tributari iscritti a ruolo il ricorso ad istituti quali il fermo amministrativo di beni mobili, ex art. 86 del D.P.R. 602/73 e l’ipoteca, art. 77 del d.p.r. 602/73. In ordine all’iscrizione dell’ipoteca molto contestata in passato è stata la pratica che consentiva all’agente della riscossione di ipotecare immobili anche nei casi in cui il debito del contribuente verso l’erario era di modesta entità. In tal verso, è l’art. 3 comma 2 ter, della legge n. 73 del 22 maggio 2010, a statuire il divieto di iscrizione dell’ipoteca, ex art. 77 del d.p.r. 602 del 1973, laddove l’importo complessivo del credito erariale è complessivamente inferiore agli ottomila euro. Mentre le procedure esecutive esperibili sono l’espropriazione mobiliare e l’espropriazione presso terzi. Invero, nella materia il procedimento di esecuzione è caratterizzato da una specialità consistente nell’affidamento all’agente della riscossione delle attività esecutive, previo solo un controllo giudiziale successivo in caso di opposizione agli atti esecutivi, pur non essendo concesso il rimedio dell’opposizione ex articoli 615 e 617 c.p.c. Equitalia per correttamente svolgere la sua funzione gode di poteri peculiari. Tra gli altri, la concessione della rateizzazione in caso di impossibilità temporanea al pagamento della cartella, dell’accesso e dell’acquisizione dei dati (art. 35, comma 25 e 26 D. L. 223/2006). Con la previsione del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30/06/2010 si è statuito all’art. 29 comma 1 lettera c di affidare all’agente della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi, emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini di imposte sui redditi, Iva, Irap ed i connessi provvedimenti di irrogazioni sanzioni, la riscossione delle somme in essi indicate. Lo stesso agente, sempre sulla base dell’avviso di accertamento esecutivo e, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad esecuzione forzata.
Attualmente, sotto il versante dei tributi locali, l’attività di riscossione dei suddetti tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali soggiace ad una diversa disciplina a seconda che venga affidata o meno al servizio nazionale di riscossione, e, quindi, agli “agenti della riscossione”. Ove tale affidamento venga operato, infatti, trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 602/73; in caso contrario, qualora cioè l’attività di riscossione sia svolta dall’ente – in proprio o mediante affidamento a soggetti terzi (D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito ad opera della legge n.31 del 28 Febbraio 2008 art. 36 comma 2) si rende applicabile la disciplina prevista dal regio decreto 639/1910 mediante il ricorso all’ingiunzione fiscale.
Redattori: Giulio TREMONTI; Monica VALGOI; Maria Assunta ICOLARI
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