RISCATTO

Diritto potestativo di acquistare o riacquistare la proprietà di un bene ceduto ad altri oppure di estinguere l’obbligo di adempiere una prestazione di natura perpetua. Il diritto di riscatto può essere convenzionale o legale. Un’ipotesi di riscatto convenzionale si ha nella pattuizione accessoria alla vendita, in virtù della quale l’alienante si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta (previa restituzione del prezzo ed effettuazione dei rimborsi previsti dall’art. 1502 c.c.). Il termine entro il quale il riscatto deve essere esercitato è non superiore a due anni se il trasferimento riguarda beni mobili e di cinque anni se riguarda beni immobili. Ipotesi di riscatto legale che abilitano un soggetto ad acquistare un bene ceduto ad un terzo quando invece egli doveva essere preferito (v. prelazione) sono previste in materia di retratto successorio e di affitto a favore di coltivatore diretto del fondo. Un caso tipico del diritto di riscatto del secondo tipo è previsto dagli artt. 1865 e ss. c.c., con riferimentoalla rendita perpetua.

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