RICOGNIZIONE DI DEBITO

Dichiarazione fatta da un soggetto che riconosce un proprio debito. Il creditore, in tal caso, può rivolgersi al giudice per ottenere l’adempimento, senza essere soggetto all’onere di provare (v. prova) l’atto o il fatto costitutivo del debito, ossia l’atto o il fatto che hanno dato luogo al rapporto fondamentale. Colui che ha riconosciuto il debito, tuttavia, può essere assolto dalla domanda provando a sua volta l’inesistenza del rapporto fondamentale. L’istituto della ricognizione di debito, previsto dall’art. 1988 c.c., in definitiva dà luogo ad una inversione dell’onere della prova: non è il creditore che agisce in giudizio a dover provare, come di regola, l’esistenza del suo credito, ma è il debitore chiamato in giudizio, a doverne provare l’inesistenza.

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