REVOCA

Atto con cui un soggetto pone fine a un negozio giuridico, facendone cessare, in via immediata, gli effetti. Si distingue dal recesso (v. recesso), anche se nel codice civile i due termini sono usati promiscuamente, tanto che casi di vero e proprio recesso vengono definiti revoche. Nel diritto pubblico la revoca è il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione elimina un atto amministrativo affetto da vizi di merito (mentre, ove trattasi di vizi di legittimità, si parla più propriamente di annullamento). La revoca dell’atto ha normalmente ef- ficacia ex tunc, ne fa venir meno cioè gli effetti fin dal momento dell’emanazione dell’atto revocatorio. Tuttavia, se fatti sopravvenuti, o nuove valutazioni da parte della Pubblica Amministrazione fanno apparire l’atto non più conforme al fine di pubblico interesse per cui era stato emanato, gli effetti già prodotti da esso fino al momento della revoca sono salvi, e questa ha efficacia ex nunc. In tale ipotesi, una parte della dottrina parla di abrogazione. Il provvedimento di revoca deve essere emanato dalla stessa autorità che aveva emesso l’atto revocato o da quella gerarchicamente superiore, e deve essere sottoposto al procedimento e alla forma propri dell’atto che ne è oggetto.

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