RESIDENZA
La residenza coincide con il luogo in cui una persona ha dimora abituale (art. 43, comma 2, c.c.). Si tratta di una situazione di fatto dimostrabile con qualunque mezzo di prova. Solitamente, però, la residenza effettiva si presume coincidere con quella anagrafi ca, nel senso che la non coincidenza non può essere fatta valere nei confronti dei terzi che non ne fossero a conoscenza. Anche il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato ai comuni di provenienza e di nuova residenza. Se poi la residenza coincide con il domicilio, il trasferimento della prima comporta, per i terzi di buona fede, pure il trasferimento del secondo, salva diversa dichiarazione nell’atto di denuncia. Come il domicilio, la residenza rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice ed ai fini delle notificazioni.