RESIDENTE

Qualifica che, secondo la legislazione valutaria vigente, è attribuita a: a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia; b) i cittadini italiani con dimora abituale all’estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; c) le persone fisiche con dimora abituale in Italia, che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; d) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all’estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione. La normativa valutaria stabilisce che la residenza valutaria è determinata sulla base di semplice dichiarazione del singolo interessato. La determinazione della residenza valutaria è di particolare importanza per l’apertura di conti e rapporti con le banche. Queste, nella pratica, per accertare la residenza valutaria oltre alla dichiarazione prevista acquisiscono documenti che normalmente sono: certificato di residenza rilasciato dalle competenti amministrazioni o altro documento da cui possa essere desunta la residenza, rilasciato da non più di tre mesi; copia autenticata dell’atto relativo al possesso o alla detenzione di immobile sito nel luogo in cui si dichiara di aver fissato la dimora o da cui risulti l’appartenenza al nucleo familiare del titolare. Per i soli cittadini italiani (per determinare la non residenza valutaria), inoltre, il certificato di iscrizione nei registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), o il certificato di cancellazione dai registri della popolazione residente. L’abitualità della dimora si presume tale quando sono trascorsi due anni dall’inizio; il termine iniziale va computato dalla data più recente tra quelle risultanti dai documenti citati, ma è possibile dimostrare di avere dimora abituale anche prima della maturazione del termine di due anni, esibendo, oltre gli atti e documenti elencati, atti o attestazioni rilasciati da datori di lavoro o pubbliche amministrazioni o soggetti eroganti servizi di pubblica utilità. I singoli hanno l’obbligo di comunicare alle loro controparti il cambiamento della loro residenza valutaria.

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