REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO
Sono strumenti di presidio contro le diverse categorie di rischi di mercato (detti anche rischi sistematici; v. rischio di portafoglio),connessi con le variazioni dei prezzi di mercato delle attività non immobilizzate. La materia è regolata dal TUBC all’art. 53, comma 1, lettere b) e d); all’art. 53, comma 3; all’art. 67, comma 1, lett. a) e b). Altra fonte normativa è l’art. 6, comma 1, lett. a) del TUF (poteri della Banca d’Italia di disciplinare con regolamento, sentita la Consob, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni) e i relativi provvedimenti (provvedimento della Banca d’Italia del 2.7.1991 e succ. modificazioni dell’1.6.1996; provvedimenti dell’1.7.1998 e del 20.9.1999). Valgono inoltre: l’“Emendamento dell’Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato” del gennaio 1996, aggiornato ad aprile 1998; la direttiva 93/6/CEE del 15.3.1993 (relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, modificata dalla direttiva 98/31/CE del 22.6.1998); il d.m. Tesoro 28.12.1992 n. 436659 (che disciplina, tra l’altro, i controlli esercitabili dalla Bancad’Italia sulle succursali di banche comunitarie insediate in Italia); il d.m. Tesoro 22.6.1993 n. 242630 (stabilisce che la Banca d’Italia, anche in conformità con quanto concordato in sede internazionale, predispone regole che gli enti creditizi nazionali devono rispettare per contenere i rischi connessi con le oscillazioni dei corsi dei titoli, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio). Per le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia v. il Tit. IV, cap. 3.
1.I rischi di mercato fanno parte dei rischi bancari, insieme al rischio di credito e al rischio di tasso di interesse. I rischi di mercato (nella classificazione delle norme di vigilanza) sono dettagliati analiticamente dalle norme di vigilanza prudenziale sotto forma di requisiti di copertura patrimoniale con riferimento al portafoglio titoli non immobilizzato o all’intero bilancio.
2. Rischi riferiti al portafoglio titoli non immobilizzato
2.a) Rischio di posizione, derivante dall’oscillazione del prezzo dei valori mobiliari presenti nel portafoglio non immobilizzato delle banche (è distinto in rischio generico, dipendente dall’andamento generale del mercato e in rischio specifico, dipendente dalla situazione propria dell’emittente) per il quale è richiesta una copertura patrimoniale pari alla somma dei valori assoluti delle posizioni nette lunghe nei diversi titoli ponderate secondo coefficienti dello 0% per valori emessi o garantiti da Governi o Banche centrali dei Paesi dell’OCSE e dell’UE; di 0,25%, 1%, 1,60% secondo la vita residua per titoli qualificati e dell’8% per gli altri titoli.
2.b) Rischio di regolamento che insorge nelle operazioni di transazioni su titoli dopo che la controparte alla scadenza del contratto non ha adempiuto all’obbligazione di consegnare i titoli o di pagare gli importi di denaro dovuti; è calcolato con due metodi che prevedono entrambi coefficienti crescenti secondo il numero dei giorni lavorativi dopo la data di liquidazione raggruppati in quattro classi: dal 5° al 15° giorno, dal 16° al 30°, dal 31° al 45° e dal 46° in poi (1° metodo: fattore di ponderazione dell’8%, 50%, 75%, 1000% rispettivamente applicati alla differenza tra valore corrente dei titoli e valore convenuto alla scadenza; 2° metodo: fattore di ponderazione dello 0,5%, 4%, 9% per le prime tre classi applicato al valore convenuto a scadenza e come per il 1° metodo oltre il 45° giorno).
2.c) Rischio di controparte, cioè di inadempimento della controparte (è una specie di rischio di credito) per operazioni di riporto, pronti contro termine, prestito di titoli, contratti derivati ecc., per le quali il requisito è calcolato secondo coefficienti pari a 0%, 1,6%, 4% e 8% secondo la natura della controparte.
2.d) Rischio di concentrazione, cioè il rischio derivante dal superamento di limiti previsti per le posizioni di rischio relativo a valori mobiliari presenti nel portafoglio non immobilizzato;viene calcolata la “posizione di rischio complessiva” sommando, per ciascun cliente, la posizione di rischio relativa al portafoglio non immobilizzato a tutte le altre posizioni di rischio e sull’eccedenza rispetto al limite individuale di fido si applicano coefficienti crescenti per scaglione dal 200% al 900%.
3. Rischi riferiti all’intero bilancio
3.a) Rischio di cambio, cioè il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere, per il quale le banche sono tenute all’osservanza di un requisito patrimoniale pari all’8% della posizione netta aperta in cambi (sono escluse dall’obbligo le banche la cui posizione è contenuta entro il 2% del patrimonio).
3.b) Rischio di posizione su merci, cioè il rischio di eventuali perdite su tutte le attività e passività in bilancio e fuori bilancio su merci, per il quale è previsto o un metodo di calcolo semplificato (il requisito patrimoniale da mantenere per ciascuna merce è pari alla somma del 15% della posizione netta, lunga o corta, per ogni merce moltiplicata per il prezzo a pronti della merce e il 3% della posizione lorda, data dalla somma della posizione lunga e di quella corta, moltiplicata per il prezzo a pronti della merce) e un metodo basato su sette fasce di scadenza delle posizioni per ciascuna merce per la quale il requisito patrimoniale è fatto dalla somma di un calcolo articolato per specie di posizione.
3.c) A fronte dei suddetti rischi è previsto un requisito patrimoniale complessivo dato dalla somma dei rispettivi requisiti patrimoniali. Non sono tenuti al rispetto dei requisiti, con riferimento al portafoglio titoli non immobilizzato, le banche per le quali, di norma, il portafoglio non immobilizzato risulti inferiore al 5% del totale dell’attivo e comunque non superi i 15 milioni di euro. Ogni qualvolta il portafoglio non immobilizzato risulti superiore al 6% del totale dell’attivo della banca oppure abbia superato i 20 milioni di euro, le banche sono tenute comunque al rispetto dei requisiti fi-no alla data cui si riferisce la segnalazione successiva.
4. Requisiti patrimoniali consolidati. I requisiti patrimoniali dei gruppi bancari sono calcolati per fronteggiare i rischi di posizione, di regolamento, di controparte, di concentrazione, di cambio e di posizione su merci. Per ogni tipologia di rischio il requisito patrimoniale consolidato è pari alla somma dei requisiti patrimoniali individuali delle singole banche, società di intermediazione mobiliare e società finanziarie iscritte all’elenco speciale di cui all’art. 107 TUBC appartenenti al gruppo bancario Per il rischio di regolamento e per il rischio di controparte si può procedere all’elisione delle esposizioni creditizie derivanti dai rapporti interni al gruppo.