RENDITA VITALIZIA
La rendita vitalizia è il contratto di rendita regolato dagli artt. 1872- 1881 c.c. Detta anche vitalizio, la rendita è vitalizia quando l’obbligo di corrispondere la prestazione dura finché dura la vita del beneficiario (o di un terzo, purché vivente al momento della stipulazione). Può essere costituita a titolo oneroso mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante la cessione di un capitale. Può anche essere costituita per donazione o per testamento. Se costituita a favore di più persone viene detta congiuntiva: in tal caso la quota di colui che muore per primo si accresce a quella degli altri e la prestazione si estingue al momento della morte dell’ultimo dei beneficiari. Il creditore della rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto se il promettente non dà o diminuisce le garanzie pattuite. Dall’altra parte, a differenza di quella perpetua, la rendita vitalizia non può essere riscattata dal debitore (ma in caso di fallimento di questi, il creditore può chiedere di essere ammesso al passivo per una somma equivalente al suo capitale, calcolato al momento della dichiarazione di fallimento) ed ha natura tipicamente aleatoria (p.e., non può essere risolta per eccessiva onerosità sopravvenuta). Il debitore della rendita, salvo patto contrario, è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia diventata la sua prestazione. In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulatore, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.