RENDITA PREVIDENZIALE

Prestazione patrimoniale in denaro dovuta periodicamente e ricorrentemente dall’INAIL in base alle norme sull’assicurazione obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La legge prevede due specie di rendite: a) rendita di inabilità permanente, assegnata a chi perde permanentemente la capacità di lavoro totale o parziale in seguito a un infortunio; b) rendita di passaggio per malattie professionali conseguenti alla silicosi e all’asbestosi. La prima è erogata quando la capacità di lavoro è ridotta in misura superiore al 10%. Se dall’infortunio o dalla malattia è derivata la morte dell’assicurato, il diritto alla rendita sorge a favore dei superstiti. La seconda è una prestazione particolare che viene corrisposta a determinate condizioni e per un periodo limitato al lavoratore che per ragioni profilattiche abbandona con un’invalidità permanente non superiore all’80% la lavorazione morbigena per passare a un altro impiego. Per i lavoratori subordinati soggetti all’assicurazione obbligatoria generale è prevista una figura di rendita vitalizia nel caso di mancato versamento di contributo da parte del datore di lavoro e impossibilità del versamento degli stessi per intervenuta prescrizione. In tal caso l’INPS corrisponde una rendita reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione corrispondente ai contributi non versati. Non è prevista la liquidazione, alternativa alla rendita, di un capitale in soluzione unica (a differenza di quanto avviene per le assicurazioni private).

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