REGOLAMENTO, DIRITTO COMUNITARIO
Atto normativo comunitario (fr. règlement; ingl. regulation) emanato dal Consiglio e dalla Commissione per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal Trattato (art. 249, ex 189, comma 1, TCE; art. 161, comma 1, Trattato Euratom). Esso ha portata generale per tutta la Comunità, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri senza uno speciale ordine di esecuzione nazionale. Nonostante il carattere comunitario e l’applicabilità diretta, il regolamento non costituisce formalmente una “legge europea”, nonostante la somiglianza con le leggi nazionali, per il motivo che esso non è deliberato dal Parlamento europeo. Il regolamento si riferisce a una generalità di casi. Il fatto che abbia portata generale implica che esso ha efficacia per un numero indeterminato e indeterminabile di destinatari (gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche degli Stati medesimi) e, avendo il requisito dell’astrattezza, nel senso che prescinde dal caso concreto, può applicarsi a qualsiasi fattispecie che rientra nella sua previsione. L’applicabilità diretta del regolamento importa che, senza che sia necessario un intervento del potere normativo nazionale, esso ha validità automatica negli Stati membri della Comunità, producendo effetti immediati. Ogni regolamento può essere completato da misure di esecuzione da adottarsisia dall’autorità competente a emanarlo sia da un’altra autorità, che può essere tanto comunitaria quanto nazionale. Una giurisprudenza costante ha riconosciuto che, per la sua stessa natura e per le sue funzioni nel sistema delle fonti dell’ordinamento comunitario, il regolamento produce effetti immediati ed è quindi atto ad attribuire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare. I regolamenti sono motivati e la loro pubblicazione è condizione necessaria alla loro applicabilità. Redatti nelle nove lingue ufficiali della Comunità, entrano in vigore alla data che stabiliscono o venti giorni dopo la loro pubblicazione (art. 191, comma 1) nella serie L della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Competente a emanare regolamenti è, anzitutto, il Consiglio, generalmente su proposta della Commissione, con il Parlamento associato nel quadro della procedura di cooperazione. Il potere regolamentare autonomo della Commissione è stato legato alla fase iniziale dell’instaurazione del mercato comune e ha perso di significato con la progressiva realizzazione degli obiettivi del Trattato. Molto più importanti sono i regolamenti adottati in base a una delegazione di potere alla Commissione da parte del Consiglio (art. 221, ex 155, TCE). La prassi denomina “regolamenti di base” gli atti adottati dal Consiglio secondo la procedura prevista dai Trattati e “regolamenti di attuazione” quelli adottati dalla Commissione su autorizzazione del Consiglio oppure dal Consiglio stesso in virtù di un potere che la Corte di Giustizia gli ha riconosciuto in base a considerazioni di carattere generale.