REGIONE
Le Regioni sono enti pubblici territoriali a fini generali, dotati di autonomia statutaria, legislativa, amministrativa, finanziaria e di indirizzo poetico. Elementi costitutivi della Regione sono territorio, popolo e autorità: gli stessi dello Stato, da cui l’ente regionale si distingue essenzialmente perché tali elementi sono parte di quelli corrispondenti del soggetto esponenziale della comunità nazionale (il suo territorio, il suo popolo sono porzioni del territorio nazionale e del popolo italiano): manca l’attributo della sovranità. Quanto all’autonomia, essa si esercita entro ambiti di differente estensione a seconda che si tratti di Regioni a Statuto ordinario o Regioni a Statuto speciale. Gli Statuti delle Regioni speciali sono adottati con leggi costituzionali per attribuire ad esse condizioni di speciale autonomia.A seguito della riforma costituzionale (l. cost. 22.11.1999 n.1) gli statuti delle Regioni ordinarie sono adottati dai rispettivi Consigli con legge approvata con procedimento aggravato (maggioranza assoluta, due deliberazioni successive a intervallo non inferiore a due mesi, eventuale referendum popolare su richiesta di 1/50 degli elettori o di 1/5 dei consiglieri regionali). Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale sullo statuto dinanzi alla Corte costituzionale entro 30 giorni dalla pubblicazione (non vi è invece il controllo preventivo previsto per le leggi regionali). Per quanto riguarda l’autonomia legislativa, la potestà legislativa regionale si esercita nelle materie previste dalla costituzione e dagli statuti speciali: si distingue una potestà legislativa esclusiva (che incontra solo limiti esterni, imposti dal rispetto degli obblighi internazionali dello Stato, delle grandi riforme economico-sociali, dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico); una potestà legislativa concorrente o ripartita (che richiede alle Regioni di svolgere e dare attuazione ai principi fondamentali stabiliti nella materia dalle leggidello Stato, chiamate leggi cornice); una potestà legislativa di attuazione o integrativa (demandata di volta in volta alle Regioni da leggi dello Stato). Le Regioni a statuto ordinario hanno potestà solo concorrente e di attuazione, la prima limitatamente alle materie indicate dall’art. 117 Cost. Le Regioni a statuto speciale hanno viceversa attribuiti istituzionalmente, e nell’ambito delle materie tassativamente indicate dai rispettivi statuti, tutti e tre i tipi di potestà legislativa. La Costituzione ha stabilito che la Regione eserciti potestà amministrativa nelle stesse materie in cui esercita potestà legislativa (criterio della corrispondenza ex artt. 117-118 Cost.). Le Regioni esercitano funzioni amministrative (chiamate proprie) nelle materie in cui hanno la potestà legislativa, secondo il criterio costituzionale del parallelismo, salvo che lo Stato non attribuisca determinate funzioni di interesse esclusivamente locale a Province e comuni; esercitano inoltre altre funzioni amministrative delegate dallo Stato (art. 118 cost.). Rispetto alle competenze amministrative regionali lo Stato conserva una funzione di indirizzo e coordinamento, che può esercitare per legge ovvero in forma amministrativa, con deliberazione del Consiglio dei ministri, d’intesa con la conferenza Stato-Regioni o con la singola regione interessata. A seguito degli interventi di riforma stabiliti con la legge delega 15.3.1997 n. 59, la l. 15.5.1997 n. 127 e il d.lg. 31.3.1998 n. 112) è stata però avviata, sia pure a costituzione invariata (o meglio, nell’attesa che il processo di revisione costituzionale venga portato a compimento), una trasformazione del sistema del riparto delle competenze tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali, ispirato dal principio di sussidiarietà, che comporta l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati, con esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni dell’ente considerato, Nella l. 15.3.1997 n. 59 sono così elencate, secondo una logica di tipo federalistico, le funzioni ed i compiti che restano allo Stato in quanto esclusi dal conferimento (in particolare, affari esteri, difesa e ordine pubblico, giustizia, cittadinanza e immigrazione, elezioni, moneta, previdenza sociale, istruzione universitaria e organizzazione generale dell’istruzione); detto conferimento si compie progressivamente, attraverso decreti legislativi del Governo (con portata generale e sistematica si veda in particolare il d.lg. 31.3.1998 n. 112), cui seguono leggi regionali di attuazione che determinano le funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e ripartiscono le altre tra gli enti locali ed infine l’effettiva e concreta attribuzione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. L’art. 119 cost. riconosce alle Regioni autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica (la competenza legislativa regionale in materia finanziaria è pertanto semplicemente attuativa, anche se costituzionalmente prevista). L’attuale sistema di finanziamento delle Regioni ordinarie prevede tributi propri (tassa sulle concessioni regionali o, fra i più recenti, IRAP), addizionali ad imposte erariali (addizionale IRPEF), compartecipazione a tributi erariali (all’IVA e all’accisa sulla benzina), eventuali contributi speciali stabiliti con legge per singole regioni e finanziamenti della Comunità europea attraverso i fondi strutturali; a partire dal 1996, il legislatore ha ridotto progressivamente i trasferimenti statali, sostituiti da entrate regionali proprie, allentando il vincolo di destinazione ed accrescendo l’autonomia sul versante della spesa; ciò va senz’altro nella direzione di un rapporto diretto tra finanza regionale e capacità contributiva locale (pur mantenendo meccanismi di perequazione in favore delle aree territorialisfavorite), anche se il potere fondamentale di decisione sulla istituzione e la disciplina generale dei tributi propri restano ancora saldamente nelle mani del legislatore statale. Organi della Regione sono: il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta (art. 121- 122-123-126 cost. come modificati con l. cost. 22.11.1999 n. 1); Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa regionale; il Presidente rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato; la Giunta è l’organo esecutivo. La riforma costituzionale ha previsto che anche il Presidente, come il Consiglio, venga eletto a suffragio universale e diretto, e che abbia il potere di nominare e revocare i componenti della giunta, lasciando però agli statuti regionali la facoltà di disciplinare diversamente le modalità di elezione della giunta e del presidente ed i rapporti tra gli organi regionali (la forma di governo). Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia motivata nei confronti del Presidente della giunta (quando il Presidente è eletto direttamente, la sfiducia, come le dimissioni volontarie o l’impedimento permanente, richiedono anche lo scioglimento del Consiglio e portano a nuove elezioni). Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle regioni ordinarie è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato (art. 125 cost.): si tratta della Commissione di controllo sull’amministrazione regionale, con sede nel capoluogo della Regione, competente in ordine ai regolamenti (esclusi quelli relativi all’autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei Consigli regionali) ed agli atti che costituiscono adempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE. Il quadro normativo sopra riportato va oggi letto alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma del titolo V della costituzione a opera di l. cost. 18.10.2001 n. 3.