RECESSO

Atto con il quale un soggetto esercitala facoltà di sciogliere il rapporto nascente da un contratto mediante una dichiarazione unilaterale (recettizia) comunicata all’altra parte. È chiamato anche disdetta o denunzia o in alcuni contratti (p.e. di locazione), licenza. Ha carattere eccezionale, poiché costituisce una deroga al principio della forza vincolante del contratto, il quale di regola, una volta concluso, può sciogliersi soltanto con un nuovo contratto (mutuo consenso). Prende il nome di recesso legale quello che la legge prevede espressamente con riguardo, di solito, a quei contratti la cui esecuzione si protrae nel tempo (contratti di durata) e il momento della cessazione non è stato stabilito. Se il riconoscimento di tale potere avviene sull’accordo delle parti, si ha recesso convenzionale. In questi casi, come corrispettivo della facoltà di recesso, alla parte che subisce lo scioglimento può venire assicurato il diritto ad una somma di denaro: che il recedente promette (multa penitenziale), ovvero versa al momento della conclusione del contratto (caparra penitenziale). Di norma l’esercizio del recesso è subordinato al decorso di un determinato periodo di tempo (preavviso), la cui inosservanza fa sorgere l’obbligo del risarcimentodei danni. La sua applicazione è maggiormente ricorrente in tema di società e nelle associazioni (recesso del socio, dell’associato), nei contratti di agenzia, e in genere in tutti i contratti di durata senza prefissione di termine, nei quali la possibilità di recedere rappresenta un necessario temperamento alla mancanza di una scadenza convenzionale; tra questi ultimi in particolare i contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei quali il recesso dell’imprenditore prende il nome di licenziamento ed è subordinato alla presenza di determinati presupposti (giusta causa, giustificato motivo). Nei contratti di apertura di credito si deve distinguere a seconda che trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato. Nel primo caso, la banca, salvo patto contrario, non può recedere prima della scadenza del termine, a meno che non ricorra una giusta causa; il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma deve essere concesso al cliente un termine non inferiore a quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e per gli accessori. Nel secondo caso ciascuna parte può recedere mediantepreavviso nel termine pattuito o stabilito dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni. Per il recesso dai contratti stipulati dai consumatori v. recesso, norme a tutela del consumatore. Il recesso non va confuso con la revoca, poiché quest’ultima pone fine direttamente al contratto, mentre il primo incide nel rapporto che scaturisce dal contratto. V. anche: jus poenitendi.

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