REATO
Fatto penalmente rilevante, come tale espressamente considerato da una norma di legge, al quale l’ordinamento giuridico collega una sanzione chiamata pena. Il reato contrasta con il diritto di tutti i consociati a una pacifica convivenza, e l’applicazione della pena è il rimedio a cui lo Stato ricorre per reprimere, e anche per prevenire (anche nella sua funzione intimidatrice), i fatti illeciti che più gravemente mettono a repentaglio i diritti della collettività. Non tutti í fatti illeciti, quindi, sono considerati come reati dalla legge, restandone esclusi quelli che, non previsti come tali, fanno sorgere soltanto una responsabilità civile o una responsabilità amministrativa a carico di chi li pone in essere. Soggetto attivo del reato è sempre una persona fisica (la società non può delinquere), che con il suo comportamento, doloso o colposo, commette l’illecito penale. Soggetto passivo è colui che subisce il reato, mentre l’oggetto materiale è la persona o la cosa su cui si svolge l’attività del reo. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni: i primi, in generale, offendono la sicurezza dei soggetti privati o della società, le contravvenzioni sono violazioni di leggi poste a tutela del benessere comune. Tuttavia il nostro codice penale pone la distinzione con riferimento soltanto a un aspetto formale, stabilendo che sono delitti i reati puniti con la pena di morte (ora abrogata), l’ergastolo, la reclusione e la multa; sono contravvenzioni i reati puniti con l’arresto e l’ammenda. Il reato è costituito da elementi essenziali e da elementi accidentali o circostanze, la cui presenza influisce soltanto sulla entità della pena. A loro volta i primi si distinguono in elementi materiali (condotta antigiuridica dell’agente, evento e nesso causale) e psicologici (colpevolezza). La condotta si può concretizzare in un’azione o in una omissione; l’evento è il risultato della condotta; il nesso causale è escluso quando tra la condotta dell’agente e l’evento si frappone un avvenimento eccezionale (caso fortuito o forza maggiore) al quale l’evento si ricollega, escludendo l’efficienza causale dell’azione od omissione. La colpevolezza può assumere l’aspetto del dolo o della colpa. I reati hanno avuto, in dottrina, varie classificazioni: di azione e di omissione; di pura condotta e di evento; di danno e di pericolo: istantanei e permanenti: dolosi, colposi o preterintenzionali, a seconda che l’evento sia preveduto e voluto dall’agente come conseguenza della sua azione o omissione, o sia frutto di semplice imprudenza, negligenza o imperizia o sia il risultato di un’azione che vada oltre l’intenzione dell’agente. Vi sono, inoltre, taluni comportamenti che, pur se vietati dalla legge penale, non vengono puniti perché sono giustificati da cause che li autorizzano o li impongono. In presenza di queste cause si elimina l’antigiuridicità del fatto e perciò il danno sociale. È il caso della legittima difesa, dell’adempimento di un dovere, dell’esercizio di un diritto, del consenso dell’avente diritto, purché tale consenso sia stato dato validamente e si tratti di diritti disponibili, dello stato di necessità. Affinché si possa essere considerati responsabili di un reato (v.responsabilità penale) occorre l’imputabilità dell’agente, e cioè la maturità e sanità di mente del reo, in assenza delle quali non si può parlare di dolo o di colpa. In attuazione del diritto fondamentale di difesa dell’imputato, garantito dall’art. 24 Cost., l’accertamento di un fatto costituente reato è compiuto dal giudice nel corso di un procedimento giudiziario, che si conclude con una sentenza di assoluzione o di colpevolezza (nel qual caso al reo viene comminata la pena). L’azione penale è sempre esercitata dal pubblico ministero (v. azione giudiziaria).