RATIFICA
Negozio unilaterale mediante il quale un soggetto approva e fa proprio un atto posto in essere in suo nome e per suo conto da un altro soggetto che non aveva il potere di rappresentarlo (v. rappresentanza) o che ha ecceduto i poteri concessigli. La ratifica sana retroattivamente il difetto di rappresentanza, ma restano salvi i diritti dei terzi. Si tratta, praticamente, di una procura successiva, che pertanto deve avere la stessa forma prescritta per il contratto da ratificare. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono, di comune accordo,sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica si intende negata. L’istituto della ratifica trova applicazione anche nel campo del diritto pubblico internazionale, nel senso dell’approvazione data dai singoli Stati ai trattati internazionali stipulati dai rispettivi rappresentanti.