PROVVISTA
1. Insieme delle operazioni passive mediante le quali la banca, costituendosi debitrice verso il pubblico o verso altre banche, acquisisce i mezzi monetari da impiegare nelle operazioni attive (v. operazioni di banca). Le operazioni originarie di provvista di fondi sono compiute su iniziativa di chi cede alla banca la disponibilità di una data somma; nelle operazioni derivate di provvista, invece, l’iniziativa è della banca stessa che con esse ottiene credito da altre banche. Nelle banche le operazioni di provvista originarie sono costituite da forme di conto corrente, libero e vincolato; di libretto di deposito a risparmio libero e vincolato; buono fruttifero; certificato di deposito; obbligazione bancaria. Le operazioni derivate (o complementari) possono andare dalla cessione del portafoglio cambiario ad altri istituti di credito, alla cessione di titoli, dalla stipulazione di anticipazioni garantite da pegno di titoli, al riporto passivo, alle accettazioni cambiarie all’ordine di banche maggiori per prestiti di denaro ottenuti. Le banche specializzate nel credito a medio e lungo termine (agrario, fondiario, alle opere pubbliche) attingono al risparmio prevalentemente con certificati di deposito con scadenza superiore a 12 mesi o con emissione di obbligazioni a medio e lungo termine. 2. Con accezione giuridica si parla di provvista per indicare il rapporto intercorrente nella cambiale fra il traente e il trattario (v. cessione di provvista cambiaria).