PROVVEDIMENTO D'URGENZA
Disposizione cautelare non specifica (o atipica) che può essere richiesta da chiunque abbia fondato timore che il proprio diritto possa essere pregiudicato in modo irreparabile durante il tempo occorrente per far valere lo stesso in via ordinaria. Condizione per la sua concessione è, fra l’altro, che non si possa ricorrere ad altro provvedimento cautelare nominato. Il provvedimento d’urgenza ha, pertanto, natura residuale e consente al giudice adito di colmare le lacune esistenti nel sistema, intervenendo con atti di volta in volta idonei. Ne consegue che, pur avendo il più vario contenuto, deve essere, comunque, idoneo “ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul mercato”. La sfera d’applicazione dei provvedimenti d’urgenza riguarda essenzialmente i diritti assoluti la cui turbativa può arrecare danni e pregiudizi irreparabili; esulano, invece, dal loro ambito di applicazione la sospensione ovvero la rimozione degli effetti di una sentenza o di un provvedimento esecutivo. L’instaurazione del successivo giudizio di merito è condizione necessaria perché gli effetti del provvedimento permangano. Essi potranno essere rimossi solo da un’eventuale sentenza definitiva contraria.