PROTESTO

Atto in cui viene fatto risultare il rifiuto di pagamento della cambiale o dell’assegno bancario. Deve essere fatto in “forma solenne”, ad opera di un notaio o di un ufficiale giudiziario o, in mancanza, del segretario comunale. Può essere indicato sul titolo, o sulla copia, o sul duplicato, o sul foglio d’allungamento, o su atto separato: in quest’ultimo caso deve esserne fatta menzione sul titolo, o sulla copia, o sulduplicato; deve inoltre contenere le indicazioni prescritte dall’art. 77 l. camb. (r.d. 14.12.1933 n. 1669) per la cambiale, e dall’art. 63 l. ass. (r.d. 21.12.1933 n. 1736) per l’assegno bancario: data, nome del richiedente, indicazione del luogo in cui è fatto ecc. Il protesto costituisce il presupposto dell’azione di regresso. Esso dev’essere tempestivo, e cioè per la cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista, dev’essere fatto nei due giorni feriali successivi alla scadenza del tempo; per l’assegno, entro il termine di presentazione. In alcuni casi, l’azione di regresso non è condizionata dal previo protesto: ciò avviene quando il traente o il girante o l’avallante della cambiale apponganola clausola “senza spese” o “senza protesto” o quando il traente o trattario, abbia questi accettato o meno, siano falliti, o ancora se, col consensodel portatore, il trattario sottoscriva sul titolo il rifiuto di pagare o di accettare. Si ritiene che, per l’assegno bancario, il protesto possa essere sostituito anche dalla dichiarazione di una stanza di compensazione. Da notare che il protesto dell’assegno bancario va levato contro il trattario a norma dell’art. 62 l. ass.: tale prescrizione svuota il protesto della sua generale utilità economica, che è quella di far conoscere il vero debitore insolvente, ma tuttavia la legge non vieta di indicare e pubblicare nel protesto anche il nome del traente che, non costituendo la provvista, ha reso impossibile il pagamento. Poiché il mancato pagamento dell’assegno bancario integra gli estremi oggettivi di un delitto (art. 116 l.ass.), l’assegno protestato dev’essere trasmesso all’autorità giudiziaria. Per quanto riguarda la cambiale tratta, il protesto può essere levato anche per la mancata accettazione da parte del trattario. Esso dev’essere fatto nel luogo ove la cambiale deve essere presentata per l’accettazione, mentre il protesto per mancato pagamento dev’essere fatto in uno dei luoghi indicati dall’art. 44 l.camb. Esso, inoltre, dev’essere eseguito entro il termine per la presentazione all’accettazione:se questo cade in giorno festivo, il protesto potrà validamente levarsi nel giorno feriale seguente (art. 51 l.camb.).

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