PROTESTO
Atto in cui viene fatto risultare il rifiuto di pagamento della cambiale o dellassegno bancario. Deve essere fatto in forma solenne, ad opera di un notaio o di un ufficiale giudiziario o, in mancanza, del segretario comunale. Può essere indicato sul titolo, o sulla copia, o sul duplicato, o sul foglio dallungamento, o su atto separato: in questultimo caso deve esserne fatta menzione sul titolo, o sulla copia, o sulduplicato; deve inoltre contenere le indicazioni prescritte dallart. 77 l. camb. (r.d. 14.12.1933 n. 1669) per la cambiale, e dallart. 63 l. ass. (r.d. 21.12.1933 n. 1736) per lassegno bancario: data, nome del richiedente, indicazione del luogo in cui è fatto ecc. Il protesto costituisce il presupposto dellazione di regresso. Esso devessere tempestivo, e cioè per la cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista, devessere fatto nei due giorni feriali successivi alla scadenza del tempo; per lassegno, entro il termine di presentazione. In alcuni casi, lazione di regresso non è condizionata dal previo protesto: ciò avviene quando il traente o il girante o lavallante della cambiale apponganola clausola senza spese o senza protesto o quando il traente o trattario, abbia questi accettato o meno, siano falliti, o ancora se, col consensodel portatore, il trattario sottoscriva sul titolo il rifiuto di pagare o di accettare. Si ritiene che, per lassegno bancario, il protesto possa essere sostituito anche dalla dichiarazione di una stanza di compensazione. Da notare che il protesto dellassegno bancario va levato contro il trattario a norma dellart. 62 l. ass.: tale prescrizione svuota il protesto della sua generale utilità economica, che è quella di far conoscere il vero debitore insolvente, ma tuttavia la legge non vieta di indicare e pubblicare nel protesto anche il nome del traente che, non costituendo la provvista, ha reso impossibile il pagamento. Poiché il mancato pagamento dellassegno bancario integra gli estremi oggettivi di un delitto (art. 116 l.ass.), lassegno protestato devessere trasmesso allautorità giudiziaria. Per quanto riguarda la cambiale tratta, il protesto può essere levato anche per la mancata accettazione da parte del trattario. Esso devessere fatto nel luogo ove la cambiale deve essere presentata per laccettazione, mentre il protesto per mancato pagamento devessere fatto in uno dei luoghi indicati dallart. 44 l.camb. Esso, inoltre, devessere eseguito entro il termine per la presentazione allaccettazione:se questo cade in giorno festivo, il protesto potrà validamente levarsi nel giorno feriale seguente (art. 51 l.camb.).