PROSPETTO INFORMATIVO
Documento destinato alla pubblicazione che ì soggetti che ricorrono alle attività di sollecitazione all’investimento devono redigere secondo determinati modelli stabiliti dalla Consob e a questa obbligatoriamente sottoporre alla Consob che verifica l’adeguatezza dell’informativa garantita al pubblico. Il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie per mettere in grado gli investitori di formulare fondati giudizi sulle caratteristiche degli strumenti finanziari e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull’evoluzione dell’attività del soggetto che li ha emessi. La Consob può chiedere modifiche e integrazioni alla versione del prospetto che le è stata sottoposta. L’esame della Consob si conclude col nulla osta, che permette l’avvio delle operazioni di sollecitazione all’investimento. Il non rilascio del nulla osta comporta il divieto di svolgere le operazioni. La responsabilità della veridicità delle informazioni riportate dal prospetto ricade sui soggetti che lo sottoscrivono (emittente degli strumenti finanziari, proponenti l’operazione,collocatori). L’obbligo della redazione e della pubblicazione del prospetto informativo è stato introdotto nel nostro Paese negli anni Settanta, in applicazione della l. 7.6.1974 n.216. La normativa è stata poi modificata dal d.lg. 25.1.1992 n. 85 (recepimento della direttiva 89/298 CEE) e, da ultimo, sistemata dal TUF (d.lg. 1998/58), che disciplina la materia agli art. 94 sgg.