PRONTI CONTRO TERMINE

Operazioni che si realizzano con la vendita (acquisto) a pronti (per contanti) di titoli ad un determinato prezzo e nella contestuale vendita (acquisto) atermine (ad una scadenza futura) di titoli della stessa specie ad un prezzo prefissato, di norma più elevato. Tali operazioni consentono all’acquirente dei titoli a pronti di impiegare una data somma di denaro per il periodo di tempo contrattualmente stabilito e ad un rendimento fisso determinato in funzione della differenza tra prezzo a pronti, calcolato in base al valore di mercato dei titoli, e prezzo a termine, frutto della capitalizzazione del prezzo a pronti ad un saggio di interesse convenuto fra le parti. Tale saggio, data la durata generalmente breve dell’operazione (1 o 2 mesi), tende ad allinearsi a quelli vigenti sul mercato monetario al momento della stipulazione del contratto. Al contrario, il venditore di titoli a pronti si assicura la disponibilità di fondi per un ammontare pari al prezzo a pronti, per il periodo intercorrente tra le date di negoziazione e ad un costo definito dalla differenza fra i due prezzi. Pur essendo composte da una doppia compravendita di titoli, formalmente sancita dall’emissione di due distinti fissati bollati, le operazioni di pronti contro termine possono ritenersi unitarie sotto il profilo economico- finanziario, poiché la doppia negoziazione viene posta in essere al fine di realizzare uno scambio creditizio attraverso la contrapposizione nel tempo di due prestazioni pecuniarie. Considerate nella loro unitarietà, le operazioni in parola risultano alternative alla negoziazione di prestiti e di depositi e, nell’economia delle aziende contraenti, ne svolgono le medesime funzioni, cioè permettono lo scambio di fondi liquidi; in alcune circostanze, inoltre, esse possono assumere connotazioni speculative, cioè sono poste in essere al fine di conseguire guadagni ed evitare perdite in conto capitale in base al previsto andamento dei tassi d’interesse. Nell’ipotesi di tendenza al ribasso dei tassi, p.e., il venditore a pronti di titoli è in grado di ottenere un guadagno in conto capitale dalla vendita a scadenza di titoli acquistati a termine. Analogamente, supposto un rialzo dei tassi, il compratore a pronti può differire l’acquisto definitivo dei titoli, ossia riacquistare ad un prezzo di mercato inferiore i titoli rivenduti a termine. Quantunque possano essere negoziate da qualsiasi categoria di operatori, le operazioni pronti contro termine assumono una particolare rilevanza quando almeno una delle due controparti è rappresentata da una banca. In tale ambito, tuttavia, è utile distinguere tre classi di operazioni in funzione della natura della controparte dell’azienda bancaria: le operazioni tra banche e Banca d’Italia; le operazioni tra banche; le operazioni tra banche e operatori non bancari. Le prime furono attivate per la prima volta nel dicembre 1979 e, per via delle loro peculiari caratteristiche tecniche, costituiscono uno strumento di intervento assai flessibile ai fini del controllo di flussi e aggregati monetari e dei tassi d’interesse di breve periodo; in tale prospettiva, esse si affiancano agli strumenti tradizionali di politica monetaria quali le operazioni di mercato aperto, la manovra della riserva obbligatoria, la politica del tasso di sconto , i controlli amministrativi diretti (vincolo di portafoglio, massimale sugli impieghi) ecc. La banca centrale dichiara la sua disponibilità ad acquistareo vendere per contanti titoli di Stato, contro impegno a termine di segno contrario, decidendo in via del tutto discrezionale i tempi entro cui le banche possono avanzare le loro richieste di negoziazione, il segno delle operazioni, l’ammontare minimo delle offerte da presentare, il tipo di titolo oggetto del contratto e le condizioni di durata. La definizione dei prezzi viene lasciata, secondo le regole competitive, al mercato, cioè alle singole aziende bancarie, mentre le autorità monetarie si riservano la facoltà di rendersi effettiva controparte qualora le condizioni richieste risultino in linea con gli obiettivi perseguiti. L’elevata flessibilità dello strumento è riconducibile essenzialmente alla possibilità di scelta in merito alla durata dell’operazione, secondo le varie circostanze che la rendono opportuna, alla possibilità di influenzare i tassi di mercato monetario in alternativa alle altre tipologie di operazioni di mercato aperto, alla possibilità di intervenire “nel mercato” anziché attraverso le operazioni “personalizzate” di finanziamento in senso stretto e all’opportunità concessa alle banche di disporre di uno strumento alternativo alle anticipazioni a scadenza fissa e per di più bivalente. Gli obiettivi perseguiti possono riassumersi nella neutralizzazione di temporanee carenze di liquidità, suscettibili di ripercussioni sui tassi d’interesse negoziati nel mercato monetario ed in particolare nel mercato interbancario, ovvero nell’assorbimento di temporanee eccedenze di liquidità finalizzato ad una loro reimmissione nei circuiti finanziari in momenti di presumibili tensioni delle tesorerie o in occasione di scadenze tipiche di pagamenti o del regolamento delle sottoscrizioni i titoli pubblici. Le operazioni negoziate tra banche rappresentano un tipico strumento di gestione della tesoreria, consentendo la negoziazione di fondi ovvero la redistribuzione di base monetaria in alternativa ad altre forme contrattuali quali p.e. i depositi interbancari. Rispetto a questi ultimi, in particolare, le operazioni pronti contro termine garantiscono uno scambio di fondi assistito da garanzia diretta i titoli) e per scadenze modulate sulla dinamica dei flussi di tesoreria delle banche. Esse consentono, inoltre, di ridurre l’incidenza della ritenuta d’acconto sugli interessi maturati, essendo quella applicabile ai depositi interbancari più elevata rispetto alla corrispondente ritenuta sui titoli. Quando la controparte delle operazioni temporanee in titoli è rappresentata dalla clientela ordinaria (imprese e famiglie), la fattispecie contrattuale si presenta come alternativa alla negoziazione di depositi e/o di titoli a breve nel caso in cui la banca si ponga come venditrice a pronti (motivo per cui se ne è deciso l’assoggettamento al vincolo della riserva obbligatoria, poi revocato nel maggio 1991), come particolare operazione di finanziamento a tempo determinato in alternativa alla concessione di crediti per cassa nelle forme tradizionali qualora la banca si ponga come acquirente a pronti di titoli. Quest’ultimo caso è tuttavia assai raro a causa del rilievo particolare assunto dal rischio di credito intrinseco all’operazione e dell’opportunità di uniformare la negoziazione alle procedure di concessione di fidi. Dal punto di vista fiscale, per quanto riguarda la rilevanza delle operazioni di pronti contro termine nella determinazione del reddito di impresa va notato che le operazioni di compravendita dei titoli hanno rilevanza reddituale secondo i principi posti dagli artt. 53 e 61, d.p.r. 22.12.1986 n. 917. Ai fini Iva il “pronti contro termine” è tout court un’operazione prima di cessione di titoli poi di acquisto degli stessi titoli: si hanno dunque due distinte operazioni esenti da Iva, e che non sono soggette a registrazione. Ai fini della tassa sui contratti di borsa va invece rilevato che la tassa è corrisposta mediante l’uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta.

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