PROMOTORE FINANZIARIO

Figura professionale ridenominata Consulente finanziario (delibera n. 19548 del 17 marzo 2016).

A norma dell'art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche, è promotore finanziario "la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE , esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto". Tale norma dunque, richiamando la definizione di  "agente collegato" prevista dall'art. 23, comma 1 della Direttiva MiFID, identifica il promotore finanziario come l’unica figura professionale abilitata alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento al di fuori della sede di una banca, di una Sim (società intermediazione mobiliare) o di una SGR (società di gestione del risparmio) per cui opera. Per esercitare la professione è necessaria l’iscrizione iscrizione all'Albo unico nazionale gestito dall'APF. Il promotore finanziario è tenuto altresì al rispetto dei principi contenuti nel TUF e specificati dalle prescrizioni regolamentari della Consob (Regolamento Intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007). Il rapporto di lavoro che intercorre tra il promotore finanziario e il soggetto abilitato (SIM,SGR, banche) può consistere in un rapporto di lavoro subordinato, di agenzia o nello schema del mandato, a seconda di quanto pattuito tra le due parti. In ogni caso l’intermediario è obbligato a svolgere l’adeguata attività di monitoraggio e controllo sull’attività dei promotori di cui si avvalgono. Nella sua attività infatti il promotore opera a stretto contatto con il cliente sulla base di un rapporto fiduciario che gli consente di conoscere la sua situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento (know your customer rule) necessarie a garantire l’adeguatezza del servizio e del prodotto finanziario consigliato o offerto rispetto al suo profilo specifico. Gli investitori godono delle adeguate tutele fornite dalle regole di condotta cui i promotori devono attenersi (dovere di trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi e attività di investimento, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati). Il promotore deve altresì svolgere una funzione informativa per il cliente affinché possa comprendere la natura e i rischi dell'investimento ed effettuare scelte di investimento ponderate e consapevoli. La valutazione di appropriatezza può non essere necessaria in alcuni casi. Ad esempio se il promotore offre i servizi di mera esecuzione (execution only) di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini. Un ulteriore tutela per l’investitore deriva dalla possibilità riconosciuta dall’art. 30, comma 6, del T.U.F., di recedere dal contratto di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali sottoscritto con il promotore entro sette giorni dalla data di sottoscrizione, senza il sostenimento di spese o corrispettivo. Il compito del promotore finanziario non si esaurisce con la sottoscrizione del contratto di investimento ma deve essere garantita assistenza continua anche nel post-vendita.

Redattore: Alessio Diego SCANO, Antonio SERRA, Bianca GIANNINI
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