PROMESSA AL PUBBLICO
Negozio giuridico, appartenente alla categoria delle promesse unilaterali, contenente l’obbligo di eseguire una determinata prestazione a favore di chi compia una certa azione o si trovi in una certa situazione. È irrevocabile, senza bisogno di accettazione, non appena viene resa pubblica; la revoca è ammessa solo se ricorre una giusta causa e se è resa pubblica nello stesso modo della promessa o in modo equivalente. Se l’azione prevista è posta in essere da più persone o se la situazione è comune a più persone, la promessa, ove sia unica, ha effetto nei confronti di colui che per primo ne ha dato notizia al promittente. La promessa al pubblico (che si ha, p.e., quando il promittente si obbliga a pagare una somma di denaro a colui che troverà un oggetto da lui smarrito) non va confusa con l’offerta al pubblico che è un elemento di un possibile e futuro contratto.