PROJECT FINANCING

Termine anglosassone usato comunemente per indicare un finanziamento concesso ai fini della realizzazione di un progetto di investimento, normalmente di dimensioni rilevanti e localizzato in paesi terzi, sulla base delle prospettive di rendimento del progetto stesso più che sulle capacità patrimoniali o reddituali dei soggetti che ne sono promotori. In un’accezione più estesa, tale termine identifica una tecnica finanziaria, costituita da un pacchetto di prodotti e servizi bancari e finanziari (packaging finanziario), avente lo scopo di realizzare una nuova attività produttiva, in forma di impresa autonoma, attraverso opportune allocazioni dei rischi ad essa associati. L’aspetto realmente innovativo di tale tecnica sta nel fatto che il finanziamento è considerato indipendente dai soggetti che intraprendono il progetto, al punto che essi non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui quest’ultimo non sia in grado di generare i flussi di cassa attesi. Il project financing si differenzia quindi dalle tradizionali operazioni di credito per via della separazione dell’oggetto di finanziamento dall’attività condotta dai richiedenti credito. Tale separazione si concretizza nella costituzione ex novo di una unità giuridica ed economica distinta, ossia di una nuova impresa che sì identifica con il progetto finanziato, ed origina una serie di rischi di natura differente rispetto a quelli che sorgono in un classico rapporto di finanziamento; ciò comporta un’attenta analisi e contrattazione circa la spartizione di essi tra i diversi soggetti coinvolti nell’operazione. Tipicamente ad un progetto partecipano le seguenti categorie di operatori: i promotori (sponsors), i quali sviluppano l’idea dell’investimento nei suoi elementi tecnologici, commerciali, finanziari, fiscali, valutari, legali ecc. (avvalendosi talvolta di società di consulenza esterne), ne analizzano e verificano la fattibilità socio-politica con gli organi competenti del paese che ospiterà l’investimento, costituiscono la società nella quale l’investimento stesso troverà manifestazione contabile e conferiscono una parte di capitale a titolo di azionisti, contattano le istituzioni bancarie e finanziarie che si occuperanno della raccolta dei fondi necessari er l’implementazione dell’investimento; le autorità del paese in cui l’investimento verrà dislocato, le quali, in talune circostanze, per via della particolare natura dei progetti di investimento (centrali nucleari, oleodotti, grandi arterie di comunicazione, importanti impianti industriali ecc.), possono essere ritenute gli effettivi sponsors del progetto; il committente dei contratti di esecuzione dei lavori richiesti per la realizzazione del progetto, che in genere corrisponde all’ente economicamente e giuridicamente autonomo che gestisce il progetto; gli appaltatori (contractors), in genere selezionati tramite una gara internazionale d’appalto, che eseguono materialmente i lavori e cui può fare capo un certo numero di sub-appaltatori (subcontractors) per l’esecuzione di alcune fasi del progetto o per specifiche forniture di beni o servizi; le istituzioni bancarie e finanziarie, cioè gli enti che si fanno carico del finanziamento dell’investimento e che possono, inoltre, essere delegate all’espletamento delle funzioni di organizzazione del pacchetto finanziario che garantisce il funding del progetto e di gestione dei prestiti. Nel project financing “puro” (non recourse project financing), che rappresenta la formula estrema e storicamente originaria, la separazione dei valori patrimoniali e delle prospettive economico-reddituali tra sponsors e unità finanziata è assoluta. Le istituzioni finanziarie si accollano la copertura totale del fabbisogno finanziario del progetto e ne sopportano tutti i rischi, essendo i rimborsi in linea capitale e per interessi garantiti unicamente dai flussi di reddito attesi dall’iniziativa intrapresa. La partecipazione degli enti finanziatori avviene, inoltre, quasi esclusivamente con apporti di capitale a titolo di debito e, non essendovi contributi finanziari significativi da parte di altri soggetti, il grado di leverage di questo tipo di iniziative è piuttosto elevato. La ratio di tale formula, dunque, è rinvenibile, da parte delle banche, in un equilibrio tra rischio e rendimento atteso realizzantesi per valori elevati di entrambi. Per le imprese promotrici, tale ratio si sostanzia nella possibilità di intraprendere progetti di investimento di dimensioni ragguardevoli e generalmente caratterizzati da tempi di rientro piuttosto lunghi senza alterare il proprio equilibrio economico-finanziario. Il processo di innovazione di taluni aspetti dello strumento, con particolare riferimento all’allocazione dei rischi tra i diversi soggetti coinvolti, intrapreso dalle banche al fine di sfruttare le grosse opportunità di profitto insite in esso, hanno condotto al progressivo abbandono della formula del project financing di tipo non recourse ed alla definizione di modelli di ripartizione dei rischi che implicassero un maggior coinvolgimento dei promotori o degli enti governatori nell’iniziativa. La maggior partecipazione di questi è stata tecnicamente realizzata con la definizione di specifiche garanzie a favore dei finanziatori. Si possono identificare tre diversi livelli di garanzie. Il livello più basso è rappresentato dall’esistenza di “garanti esterni” rispetto agli attori principali del project financing e si risolve nell’assunzione di determinate tipologie di rischi da parte di enti governativi, organismi sovranazionali e/o altri istituti finanziari. Tipici esempi sono l’accollo a terzi dei rischi commerciali (operating risk, o rischio di inadeguatezza del reddito generato dall’impresa) attraverso appositi impegni ad acquistare determinate quantità di beni prodotti a prezzi prestabiliti e le garanzie fornite da banche ed enti di assistenza a copertura dei rischi di mancato completamento degli impianti (completion risk) da parte delle imprese appaltatrici entro i tempi stabiliti e nei limiti del budget iniziale (v. performance bond). Un secondo livello di garanzia è offerto dal limited recourse project financing. Tale schema prevede specifici impegni anche da parte degli sponsors, quantunque limitati nel tempo e nell’ammontare. Può trattarsi di garanzie afferenti al completamento del progetto, alla copertura dei costi di costruzione eccedenti quelli preventivati (cost sharing agreement), alla fornitura di beni e servizi strumentali al funzionamento dell’investimento ed all’acquisto degli outputs a prezzi tali da garantire il rimborso dei debiti contratti (throughput agreement). Un terzo livello di garanzia, infine, quello sotteso allo schema del full recourse project financing, nel quale gli sponsors si pongono come garanti per il complesso degli impegni assunti dalla società committente nei confronti dei finanziatori. In quest’ultima fattispecie gli elementi tipici del project financing risultano fortemente ridimensionati, in quanto i soggetti promotori, pur non evidenziando contabilmente gli elementi patrimoniali e reddituali relativi al progetto intrapreso, ne sono per intero responsabili per quanto attiene alla parte finanziaria.

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