PRIVILEGIO BANCARIO

In base all’art. 46 TUBC, i finanziamenti a medio e lungo termine da parte delle banche alle imprese possono essere garantiti da privilegio speciale su beni mobili non iscritti nei pubblici registri. Oggetto del diritto di garanzia possono essere, in particolare, i beni comprendenti il capitale fisso delle imprese (impianti ed opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali destinati all’esercizio dell’impresa), il capitale circolante, cioè destinato ad essere consumato e rimpiazzato nel normale ciclo di produzione (materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci), oltre che i beni acquistati con il finanziamento concesso e i crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati. La norma pone numerosi problemi interpretativi. Si discute soprattutto se il privilegio possa estendersi al capitale fluttuante futuro e cioè venuto ad esistenza successivamente alla costituzione della garanzia. La dottrina tende a dare risposta positiva, sicuramente ove i beni siano acquistati con il finanziamento concesso, ma anche affermando, pur nel silenzio della legge, che il privilegio su tale capitale è sicuramente assistito da un patto di rotatività, cioè di estensione automatica ai beni acquistati dopo la concessione del privilegio in aggiunta o in sostituzione di quelli originariamente oggetto della garanzia. Il privilegio necessita di forma scritta a pena di nullità. L’atto deve contenere, tra le altre indicazioni, la descrizione esatta dei beni e dei crediti su cui il privilegio viene costituito: ove l’oggetto fosse un bene relativo al capitale fluttuante, si reputa dalla dottrina sufficiente descrivere i beni in questione con riferimento al genere merceologico cui appartengono (omettendo dunque una identificazione individuale). Ai fini dell’opponibilità ai terzi del privilegio si richiede la trascrizione dell’atto costitutivo del privilegio nel registro di cui all’art. 1524 c.c. (art. 46, comma 3, TUBC). È prevista anche, con valore di mera notizia, la pubblicazione sul Foglio degli Annunzi Legali. II privilegio, in conseguenza della trascrizione, attribuisce alla banca diritto di sequela: esso può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sul bene. Sono fatti salvi, tuttavia, i terzi di buona fede che possano invocare la tutela dell’art. 1153 c.c. Quando il privilegio comprenda anche beni futuri, pur nel silenzio dell’art. 46 TUBC, la dottrina ritiene necessarie, ai fini dell’opponibilità ai terzi e sulla base dei principi comuni, ulteriori trascrizioni dell’atto nel momento in cui i beni vengano ad esistenza. A tale diritto di garanzia, inquadrabile appunto nella figura generale del privilegio, sebbene di natura convenzionale, la dottrina ritiene applicabili, in quanto non derogate, le norme in materia di privilegi (e non quelle relative al pegno e all’ipoteca). Il privilegio bancario si colloca nel grado indicato nell’art. 2777, comma ultimo, c.c. e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

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