PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

1. Diritto comunitario. Principio indicato nel “Rapporto sull’unione economica e monetaria nella Comunità europea” (Rapporto Delors), per la definizione di un corretto equilibrio di poteri nell’ambito della Comunità. Secondo questo principio le funzioni di governo di livello più elevato dovrebbero essere le più limitate possibili e sussidiarie di quelle di livello più basso. Quindi l’attribuzione di competenze alla Comunità dovrebbe essere circoscritta specificamente a quei settori nei quali fosse necessaria un’attività decisionale collettiva, mentre tutte le funzioni di politica economica che potrebbero essere esercitate ai livelli nazionali (oltre che regionali e locali) senza ripercussioni sfavorevoli sulla coesione e sul funzionamento dell’Unione economica e monetaria, resterebbero di competenza degli Stati membri. Il principio di sussidiarietà viene richiamato innanzitutto nel Preambolo del TUE, dove sì afferma che il processo di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli d’Europa sarà portato avanti in modo che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà. Ugualmente, l’art. 2 (ex B) del TUE stabilisce che gli obiettivi dell’Unione (elencati nei precedenti commi del medesimo articolo e, cioè: la promozione di un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile; l’affermazione dell’identità dell’Unione Europea sulla scena internazionale, particolarmente mediante l’attuazione di una politica estera e di sicurezza comune; il rafforzamento della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri; lo sviluppo di una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni; e, infine, l’integrale mantenimento dell’acquis communautaire) debbano essere perseguiti, conformemente alle disposizioni del TUE, alle condizioni e secondo il ritmo fissati dallo stesso e nel rispetto del principio di sussidiarietà così come definito dall’art. 5 (ex 3 B) del TCE. Tale articolo ribadisce, in primo luogo, il principio delle competenze di attribuzione, per il quale la Comunità deve agire nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal Trattato. In secondo luogo, esso afferma il principio di sussidiarietà, per il quale, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità deve intervenire (soltanto) se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri mentre, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. Il comma 3, dell’art. 5 TCE precisa, infine, che l’azione della Comunità non deve andare al di là di quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato CE (principio di proporzionalità e principio di necessità). Il Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 ha precisato il concetto di sussidiarietà e le linee-guida dell’interpretazione dell’articolo 5 (ex articolo 3B) e le sue conclusioni sono state recepite dal trattato di Amsterdam. Il rapporto (“Meglio legiferare”) della Commissione europea diretto al Consiglio europeo e al Parlamento europeo è principalmente dedicato alle questioni dell’applicazione del principio di sussidiarietà. (cs-sb, lr, ca)

2. Diritto amministrativo italiano. Il principio di sussidiarietà è entrato nell’ordinamento interno italiano con l’art.4 della l. 15.3.1997 n. 59: v. enti locali.

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